Ordinanza n. 103/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. della determinazione n. -OMISSIS-datata 8 luglio 2025 del Comando Legione Allievi Carabinieri, notificata in data 11 luglio 2025, con la quale è stata disposta l'esclusione dal -OMISSIS- Corso formativo (1° ciclo) con decorrenza dal -OMISSIS- e il proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta con l'Arma dei Carabinieri dell'Allievo Carabiniere -OMISSIS-; b. del verbale Mod. BL/S -OMISSIS- datato -OMISSIS- della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Messina, notificato il 2-OMISSIS- al solo difensore, quale atto presupposto, con cui il ricorrente è stato giudicato "Permanentemente NON idoneo al servizio militare"; c. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di esclusione da un corso formativo e proscioglimento dalla ferma quadriennale, unitamente al giudizio medico di permanente non idoneità al servizio militare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comando Legione Allievi Carabinieri con cui è stata disposta la sua esclusione dal corso formativo e il proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta con l'Arma dei Carabinieri. Ha inoltre impugnato, quale atto presupposto, il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Messina che lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, nonché gli ulteriori atti connessi e consequenziali. Nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un congruo periculum in mora: il ricorrente non è un militare in servizio permanente effettivo e i danni prospettati sono stati qualificati come economici e professionali. Tali pregiudizi sono ritenuti suscettibili di eventuale risarcimento mediante ricostruzione della carriera, ove ne ricorrano i presupposti, e quindi non gravi e irreparabili. Le spese della fase cautelare sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni di equità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è fondato, in particolare, sull'assenza di un congruo periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato è esclusivamente economico o professionale e risulta suscettibile di reintegrazione patrimoniale o di ricostruzione della carriera, salvo la dimostrazione di ulteriori conseguenze gravi e irreparabili.
- Per il soggetto non appartenente al personale militare in servizio permanente effettivo, la prospettata perdita della posizione derivante dall'esclusione da un corso e dal proscioglimento dalla ferma non determina, di per sé, un danno cautelare grave e irreparabile quando gli effetti pregiudizievoli siano eventualmente recuperabili attraverso la ricostruzione della carriera e il risarcimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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