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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33085/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata per tre reati di usura e un reato di estorsione (fatti fino al 2018). Il ricorrente contestava violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'attualita e concretezza delle esigenze cautelari, in particolare la sussistenza del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificit  richiesto dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ritenendo che il ricorso reiterasse doglianze gi  considerate e non si confrontasse concretamente con le argomentazioni del Tribunale. Il Tribunale aveva motivato la necessita della custodia con l'elevato numero di gravi reati commessi nell'arco temporale 2013-2018 e con l'assenza di accertamento dell'estinzione dei rapporti usurari, configurando un pericolo di recidiva attuale e concreto. Per la declaratoria di inammissibilit  il ricorrente ¨ stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di devoluzione della questione al Tribunale competente per la revisione delle misure cautelari; base giurisdizionale per l'atto impugnato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Procedimento svolto nelle forme semplificate introdotte dalla normativa emergenziale; la Corte segnala la forma procedurale adottata.

  • artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilit  del ricorso per cassazione in materia cautelare: richiedono specificit  dei motivi; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse la necessaria specificit , essendo mera reiterazione di argomentazioni gi  esaminate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato questa misura.

  • Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per affermare che la responsabilit  per aver proposto un ricorso che determina l'inammissibilit  per colpa giustifica l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali di cancelleria cui la Corte rinvia per gli adempimenti conseguenti alla sentenza (comunicazioni e formalit  amministrative).

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La circostanza aggravante prevista non ¨ stata ritenuta applicabile dal Tribunale; la Corte prende atto dell'esclusione dell'aggravante.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono avere la specificit  prevista dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: la semplice reiterazione di argomentazioni gi  valutate dal giudice di merito ¨ insufficiente e determina l'inammissibilit .
  • La misura cautelare può essere confermata quando risulti un insieme di elementi concreti e duraturi (numerosit  e gravita  dei reati, arco temporale esteso, persistenza di rapporti illeciti) che giustificano il pericolo di recidiva attuale e concreto.
  • Per contrastare efficacemente una decisione cautelare occorre proporre fatti nuovi o elementi probatori concreti che mettano in discussione le ragioni poste a fondamento della misura (es. estinzione dei rapporti contestati, cambiamento delle condizioni personali, misure alternative realmente idonee).
  • La declaratoria di inammissibilit  puo comportare non solo la condanna alle spese ma anche sanzioni pecuniarie quando la pronuncia trova la causa dell'inammissibilit  nella colpa del ricorrente.
  • Quando la decisione di merito si basa su evidenze fattuali e sull'ampiezza temporale e qualitativa della condotta delinquenziale, la Corte di legittimit  mostra maggiore reticenza a riformare la misura in mancanza di argomentazioni specifiche e nuove.

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