Cassazione Penale, Sentenza n. 33085/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata per tre reati di usura e un reato di estorsione (fatti fino al 2018). Il ricorrente contestava violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'attualita e concretezza delle esigenze cautelari, in particolare la sussistenza del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificit richiesto dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ritenendo che il ricorso reiterasse doglianze gi considerate e non si confrontasse concretamente con le argomentazioni del Tribunale. Il Tribunale aveva motivato la necessita della custodia con l'elevato numero di gravi reati commessi nell'arco temporale 2013-2018 e con l'assenza di accertamento dell'estinzione dei rapporti usurari, configurando un pericolo di recidiva attuale e concreto. Per la declaratoria di inammissibilit il ricorrente ¨ stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di devoluzione della questione al Tribunale competente per la revisione delle misure cautelari; base giurisdizionale per l'atto impugnato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Procedimento svolto nelle forme semplificate introdotte dalla normativa emergenziale; la Corte segnala la forma procedurale adottata.
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilit del ricorso per cassazione in materia cautelare: richiedono specificit dei motivi; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse la necessaria specificit , essendo mera reiterazione di argomentazioni gi esaminate.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato questa misura.
Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per affermare che la responsabilit per aver proposto un ricorso che determina l'inammissibilit per colpa giustifica l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali di cancelleria cui la Corte rinvia per gli adempimenti conseguenti alla sentenza (comunicazioni e formalit amministrative).
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante prevista non ¨ stata ritenuta applicabile dal Tribunale; la Corte prende atto dell'esclusione dell'aggravante.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono avere la specificit prevista dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: la semplice reiterazione di argomentazioni gi valutate dal giudice di merito ¨ insufficiente e determina l'inammissibilit .
- La misura cautelare può essere confermata quando risulti un insieme di elementi concreti e duraturi (numerosit e gravita dei reati, arco temporale esteso, persistenza di rapporti illeciti) che giustificano il pericolo di recidiva attuale e concreto.
- Per contrastare efficacemente una decisione cautelare occorre proporre fatti nuovi o elementi probatori concreti che mettano in discussione le ragioni poste a fondamento della misura (es. estinzione dei rapporti contestati, cambiamento delle condizioni personali, misure alternative realmente idonee).
- La declaratoria di inammissibilit puo comportare non solo la condanna alle spese ma anche sanzioni pecuniarie quando la pronuncia trova la causa dell'inammissibilit nella colpa del ricorrente.
- Quando la decisione di merito si basa su evidenze fattuali e sull'ampiezza temporale e qualitativa della condotta delinquenziale, la Corte di legittimit mostra maggiore reticenza a riformare la misura in mancanza di argomentazioni specifiche e nuove.
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