Sentenza n. 5477/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio n. repertorio -OMISSIS-dell’11.04.2024 e n. protocollo -OMISSIS-dell'11.04.2024, notificata il 16.05.2024, portante reiezione dell’istanza di condono prot.-OMISSIS- del 10.12.2004; b) della determinazione dirigenziale dello stesso Dipartimento, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio n. repertorio -OMISSIS- del 17.04/2024 e n. protocollo -OMISSIS- del 17.04.2024, notificata il 16.05.2024, portante reiezione della domanda di condono prot. -OMISSIS- del 10.12.2004; c) di ogni altro atto della procedura presupposto, coordinato o comunque connesso, e in particolare delle comunicazioni dell’U.O. Condoni prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- del 23.03.2022, portanti preavviso di diniego, e delle relazioni dell'Ufficio Tecnico di valutazione delle osservazioni prot. -OMISSIS- e prot.-OMISSIS- del 17.10.2022, non conosciute ma menzionate nelle impugnate determinazioni dirigenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di condono edilizio relativi a due unità immobiliari di nuova costruzione, nonché i connessi preavvisi di rigetto e atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni comunali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due determinazioni dirigenziali di Roma Capitale che avevano respinto le istanze di condono presentate nel 2004 per due unità immobiliari ad uso abitativo, ciascuna di 44 mq, inserite in un complesso a schiera. Ha dedotto quattro motivi. Con il primo ha contestato la sussistenza del vincolo di uso civico sull’area, sostenendo che i terreni non appartenessero al demanio civico e richiamando una precedente sentenza della Corte d’appello di Roma; ha inoltre dedotto che l’edificazione consolidata, alcune alienazioni comunali e la regolarizzazione di altri manufatti avrebbero escluso l’idoneità dell’area all’uso collettivo. In via subordinata, con il secondo motivo, ha sostenuto che il vincolo avesse carattere relativo e non impedisse automaticamente il condono, rendendo necessario il previo parere dell’autorità preposta alla tutela. Con il terzo motivo ha contestato il computo unitario della volumetria del complesso, sostenendo che le due unità dovessero essere valutate separatamente ai fini del limite di 600 metri cubi previsto dalla disciplina regionale sul terzo condono. Con il quarto motivo ha lamentato l’omessa indicazione puntuale della documentazione mancante e il mancato esame della circostanza che l’impossibilità di produrre la documentazione attestante la proprietà dipendesse dalla mancata conciliazione con il Comune di Frascati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato i dinieghi come provvedimenti plurimotivati e ha ritenuto sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione motivazionale. Il primo motivo è stato respinto perché il vincolo di uso civico risultava giudizialmente accertato sui terreni interessati. La sentenza della Corte d’appello richiamata dalla ricorrente era stata annullata dalla Corte di cassazione, che aveva riconosciuto la natura di terreni assoggettati a uso civico dei beni già appartenenti all’università agraria e poi trasferiti al Comune di Frascati. Inoltre, con riferimento alla particella interessata, il Commissario per gli usi civici aveva definito un giudizio nel quale era stata riconosciuta la natura civica del fondo. Il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione amministrativa relativa all’esistenza del vincolo e ha richiamato sia la disciplina regionale, che esclude la condonabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli, sia l’art. 32, comma 27, lett. g), d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su terreni gravati da usi civici. È stata altresì ritenuta irrilevante la presenza di altri immobili abusivi nell’area. Anche il secondo motivo è stato respinto: trattandosi di nuove costruzioni, qualificate come opere maggiori, realizzate in area vincolata, l’abuso era insanabile ai sensi della disciplina del terzo condono. Il previo parere dell’autorità preposta può assumere rilievo per opere minori, prive di aumento di volume e superficie, ma non consente la sanatoria di nuove volumetrie e superfici. Il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti in applicazione del criterio della ragione più liquida, poiché le ragioni relative al vincolo di uso civico e all’insanabilità delle nuove costruzioni erano autonome e sufficienti a sorreggere i dinieghi. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 per ciascuna amministrazione resistente, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
Richiamato quale disciplina generale del condono edilizio e dei vincoli ostativi alla sanatoria.
art. 2 l.r. Lazio n. 12/2004
Prevede i limiti volumetrici e le condizioni applicabili al terzo condono nella Regione Lazio; il relativo profilo è stato assorbito perché altre ragioni autonome erano sufficienti a sorreggere il diniego.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
Esclude la condonabilità delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali.
art. 4, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004
Richiamato in relazione alla documentazione obbligatoria da produrre con la domanda di condono; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 7 l.r. Lazio n. 12/2004
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi documentali e procedimentali; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 6, comma 2, l.r. Lazio n. 12/2004
Costituisce la base normativa del preavviso di rigetto comunicato dall’amministrazione.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli [...] sono sanabili solo se [...] siano opere minori senza aumento di volume e superficie
Le nuove costruzioni con nuova volumetria o superficie realizzate in area vincolata non sono sanabili mediante il terzo condono; il previo parere dell’autorità competente non è sufficiente.
art. 32, comma 27, lett. g), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
siano state realizzate [...] nei terreni gravati da diritti di uso civico
Esclude comunque dalla sanatoria le opere abusive realizzate su terreni gravati da usi civici.
art. 1 l. n. 397/1894
Richiamato dalla Corte di cassazione per individuare il regime giuridico dei terreni trasferiti all’università agraria e destinati ai bisogni della popolazione rurale.
art. 25 l. n. 1766/1927
Conserva la natura di terreni assoggettati a uso civico anche dopo il trasferimento dei terreni al Comune.
art. 8 l.r. Lazio n. 1/1986
Richiamato in relazione all’istanza di alienazione del terreno di proprietà collettiva e al riconoscimento della natura civica del fondo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei provvedimenti amministrativi plurimotivati, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a sorreggere l’atto rende non necessario l’esame delle ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.
- Nel regime del terzo condono, le opere abusive realizzate su terreni gravati da diritti di uso civico sono comunque escluse dalla sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. g), d.l. n. 269/2003.
- Per le nuove costruzioni realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale, la presenza del vincolo comporta l’insanabilità dell’abuso quando siano state create nuove volumetrie o superfici; il previo parere dell’autorità preposta non rende sanabili tali opere.
- La presenza di altri manufatti abusivi o di un’edificazione consolidata nell’area non esclude la sussistenza del vincolo di uso civico né legittima, di per sé, la sanatoria di un’opera abusiva.
- Il giudice amministrativo può applicare il criterio della ragione più liquida e arrestare l’esame del ricorso dopo avere accertato l’infondatezza delle censure rivolte contro una motivazione autonoma e sufficiente dell’atto impugnato.
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