Cassazione Penale, Ordinanza n. 26568/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione del GUP, aveva definito il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella fattispecie di cui al comma 5 e rideterminando la pena. In cassazione ha dedotto vizio di motivazione lamentando la mancata valutazione sia dei presupposti ex art. 129 c.p.p. sia del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato due cause di inammissibilità: il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, nonostante la disciplina introdotta dalla l. n. 103/2017 che impone la sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione; inoltre le doglianze erano dirette contro questioni sulle quali l'imputato aveva rinunciato aderendo al patteggiamento in appello, compresa la verifica ex art. 129 c.p.p. e la qualificazione giuridica del fatto, salvo il solo limite della pena illegale, non dedotto nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che l'atto fosse invalido perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non dal difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione; dall'altro, che le doglianze fossero comunque precluse perché concernenti questioni rinunciate nell'accordo concluso in appello ex art. 599-bis c.p.p., inclusa la verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e la qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La definizione concordata del giudizio in appello comporta un potere dispositivo delle parti sui punti concordati, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità per le questioni rinunciate.
art. 613 c.p.p.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, ricorso, memorie e motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato.
art. 129 c.p.p.
Nel contesto del patteggiamento in appello, la parte che aderisce all'accordo rinuncia a far valere in cassazione questioni relative alle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo limiti non rilevanti nel caso concreto.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il fatto originariamente contestato in materia di stupefacenti è stato riqualificato in sede di appello nel comma 5 della stessa disposizione.
comma 5 d.P.R. 309/1990
La fattispecie è stata qualificata come ipotesi attenuata del reato in materia di stupefacenti, con conseguente rideterminazione della pena.
legge n. 103 del 2017
La riforma ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista e restringendo la possibilità di proposizione personale del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina inammissibilità.
- Nel cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti preclude in cassazione la deduzione di questioni sulle quali la parte abbia rinunciato, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il limite della pena illegale.
- La censura in cassazione sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando la questione sia stata coperta dalla rinuncia implicita propria dell'accordo sull'esito e sulla pena in appello.
- L'accordo sulla qualificazione giuridica del fatto in appello comporta la rinuncia a contestarla nel successivo giudizio di legittimità, con la sola eccezione delle doglianze relative alla pena illegale.
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