Ordinanza n. 14229/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensiva del verbale n. 28 del 29.4.2026 e allegato elenco dei candidati prove scritte con attribuzione dei voti riportati della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 35 commissari tecnici psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 20.3.2025 dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nonchè atti conseguenti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione esaminatrice relativo alle prove scritte, con elenco dei candidati e voti attribuiti, nonché atti conseguenti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della commissione esaminatrice e il relativo elenco dei candidati con i voti delle prove scritte nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 35 commissari tecnici psicologi della Polizia di Stato. La censura cautelare esaminata dal TAR riguardava la mancata prefissazione dei criteri di valutazione delle prove scritte. Nel giudizio è stato rilevato che il concorso non risultava ancora definito con una graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la contestazione relativa alla mancata prefissazione dei criteri di valutazione fosse smentita dal verbale n. 1 dell'11 novembre 2025 della commissione giudicatrice, dal quale risultava la prefissazione dei criteri. Tale elemento ha comportato una significativa riduzione del fumus boni iuris. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura relativa alla mancata prefissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali non presenta fumus boni iuris quando dagli atti della commissione risulta che tali criteri sono stati previamente stabiliti.
- La valutazione cautelare del fumus boni iuris può fondarsi sul confronto tra la censura dedotta e la documentazione già acquisita al giudizio, senza anticipare la definizione nel merito della controversia.
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