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Ordinanza

Ordinanza n. 14229/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensiva del verbale n. 28 del 29.4.2026 e allegato elenco dei candidati prove scritte con attribuzione dei voti riportati della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 35 commissari tecnici psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 20.3.2025 dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nonchè atti conseguenti e connessi.

Giustizia amministrativa202607640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione esaminatrice relativo alle prove scritte, con elenco dei candidati e voti attribuiti, nonché atti conseguenti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della commissione esaminatrice e il relativo elenco dei candidati con i voti delle prove scritte nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 35 commissari tecnici psicologi della Polizia di Stato. La censura cautelare esaminata dal TAR riguardava la mancata prefissazione dei criteri di valutazione delle prove scritte. Nel giudizio è stato rilevato che il concorso non risultava ancora definito con una graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la contestazione relativa alla mancata prefissazione dei criteri di valutazione fosse smentita dal verbale n. 1 dell'11 novembre 2025 della commissione giudicatrice, dal quale risultava la prefissazione dei criteri. Tale elemento ha comportato una significativa riduzione del fumus boni iuris. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura relativa alla mancata prefissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali non presenta fumus boni iuris quando dagli atti della commissione risulta che tali criteri sono stati previamente stabiliti.
  • La valutazione cautelare del fumus boni iuris può fondarsi sul confronto tra la censura dedotta e la documentazione già acquisita al giudizio, senza anticipare la definizione nel merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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