Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34998/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un verbale di accertamento per violazione degli artt. 7-14 del codice della strada, contestata a un conducente per aver circolato in zona a traffico limitato senza autorizzazione. Il destinatario del verbale ha dedotto, davanti al giudice di pace, l'inesistenza della notificazione eseguita all'estero a mezzo posta e l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dalla potestà sanzionatoria, chiedendo in subordine la riduzione della sanzione. Respinta l'opposizione come tardiva in primo grado e confermata la decisione in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 201, comma 3, C.d.S. e 10 Cost., sostenendo che la disciplina interna dovesse conformarsi alle norme internazionali generalmente riconosciute e che la notifica a mezzo posta non fosse valida, dovendo applicarsi la Convenzione di Strasburgo del 1977; 2) violazione degli artt. 201 C.d.S. e 142 c.p.c., assumendo che la notifica postale fosse consentita solo in assenza di una disciplina internazionale diversa e che, comunque, occorresse l'intervento del P.N.N. e la trasmissione al Ministero degli esteri; 3) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che, essendo state seguite modalità difformi da quelle convenzionali, la notificazione fosse inesistente e insanabile, non meramente nulla.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, la disciplina della notificazione all'estero applicabile al caso concreto; dall'altro, la qualificazione del vizio come nullità sanabile e non come inesistenza. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite in fattispecie analoga, la Corte ha affermato che, per la notifica del verbale di accertamento a un residente in altro Stato membro UE, non si applica il regolamento n. 1393/2007, né nei confronti di un cittadino tedesco è consentita la notificazione diretta a mezzo posta ex art. 11 della Convenzione di Strasburgo, stante la riserva opposta dalla Germania; occorre invece ricorrere all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 2 della Convenzione. Tuttavia, la violazione di tali forme determina nullità e non inesistenza della notifica, nullità che è sanabile per raggiungimento dello scopo. Poiché il ricorso non censurava la parte della decisione che aveva ritenuto sanata la nullità, la ratio decisiva non risultava aggredita e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 7-14 C.d.S.

    Norme sostanziali richiamate per la contestazione dell'infrazione stradale in zona a traffico limitato.

  • art. 201 C.d.S.

    Richiamato quale disciplina della notificazione del verbale di accertamento e, secondo la Corte, da coordinare con la disciplina internazionale applicabile alle notifiche all'estero.

  • art. 10 Cost.

    Invocato per sostenere la conformità della disciplina interna alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

  • art. 11 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977

    La notificazione diretta a mezzo posta dei documenti in materia amministrativa non era utilizzabile nei confronti del destinatario residente in Germania, poiché quello Stato aveva formulato riserva.

  • art. 2 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977

    Indicato dalla Corte come la modalità da seguire, mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, a pena di nullità sanabile.

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    Escluso dall'ambito applicativo perché relativo alle notifiche in materia civile e commerciale, mentre il verbale di accertamento di un'infrazione stradale è atto amministrativo.

  • art. 142 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di specifiche formalità nella notificazione all'estero.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione delle forme di notificazione determina nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, non inesistenza.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso in quanto manifestamente inammissibile.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le basi argomentative della sentenza impugnata.
  • La notificazione all'estero di un verbale amministrativo sanzionatorio va effettuata secondo la disciplina internazionale applicabile; se lo Stato di destinazione ha formulato riserva alla notificazione postale, occorre l'assistenza dell'autorità centrale prevista dalla convenzione.
  • La violazione delle forme previste per la notificazione all'estero non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto, ma integra normalmente una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • In sede di legittimità non è scrutinabile la censura che non colpisca specificamente il capo della sentenza che ha ritenuto sanato il vizio della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniOpposizioni esecutiveGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileEsecuzioniInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.