Cassazione Civile, Ordinanza n. 34998/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un verbale di accertamento per violazione degli artt. 7-14 del codice della strada, contestata a un conducente per aver circolato in zona a traffico limitato senza autorizzazione. Il destinatario del verbale ha dedotto, davanti al giudice di pace, l'inesistenza della notificazione eseguita all'estero a mezzo posta e l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dalla potestà sanzionatoria, chiedendo in subordine la riduzione della sanzione. Respinta l'opposizione come tardiva in primo grado e confermata la decisione in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 201, comma 3, C.d.S. e 10 Cost., sostenendo che la disciplina interna dovesse conformarsi alle norme internazionali generalmente riconosciute e che la notifica a mezzo posta non fosse valida, dovendo applicarsi la Convenzione di Strasburgo del 1977; 2) violazione degli artt. 201 C.d.S. e 142 c.p.c., assumendo che la notifica postale fosse consentita solo in assenza di una disciplina internazionale diversa e che, comunque, occorresse l'intervento del P.N.N. e la trasmissione al Ministero degli esteri; 3) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che, essendo state seguite modalità difformi da quelle convenzionali, la notificazione fosse inesistente e insanabile, non meramente nulla.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, la disciplina della notificazione all'estero applicabile al caso concreto; dall'altro, la qualificazione del vizio come nullità sanabile e non come inesistenza. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite in fattispecie analoga, la Corte ha affermato che, per la notifica del verbale di accertamento a un residente in altro Stato membro UE, non si applica il regolamento n. 1393/2007, né nei confronti di un cittadino tedesco è consentita la notificazione diretta a mezzo posta ex art. 11 della Convenzione di Strasburgo, stante la riserva opposta dalla Germania; occorre invece ricorrere all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 2 della Convenzione. Tuttavia, la violazione di tali forme determina nullità e non inesistenza della notifica, nullità che è sanabile per raggiungimento dello scopo. Poiché il ricorso non censurava la parte della decisione che aveva ritenuto sanata la nullità, la ratio decisiva non risultava aggredita e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 7-14 C.d.S.
Norme sostanziali richiamate per la contestazione dell'infrazione stradale in zona a traffico limitato.
art. 201 C.d.S.
Richiamato quale disciplina della notificazione del verbale di accertamento e, secondo la Corte, da coordinare con la disciplina internazionale applicabile alle notifiche all'estero.
art. 10 Cost.
Invocato per sostenere la conformità della disciplina interna alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
art. 11 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
La notificazione diretta a mezzo posta dei documenti in materia amministrativa non era utilizzabile nei confronti del destinatario residente in Germania, poiché quello Stato aveva formulato riserva.
art. 2 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
Indicato dalla Corte come la modalità da seguire, mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, a pena di nullità sanabile.
Regolamento (CE) n. 1393/2007
Escluso dall'ambito applicativo perché relativo alle notifiche in materia civile e commerciale, mentre il verbale di accertamento di un'infrazione stradale è atto amministrativo.
art. 142 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di specifiche formalità nella notificazione all'estero.
art. 156 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la violazione delle forme di notificazione determina nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, non inesistenza.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso in quanto manifestamente inammissibile.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le basi argomentative della sentenza impugnata.
- La notificazione all'estero di un verbale amministrativo sanzionatorio va effettuata secondo la disciplina internazionale applicabile; se lo Stato di destinazione ha formulato riserva alla notificazione postale, occorre l'assistenza dell'autorità centrale prevista dalla convenzione.
- La violazione delle forme previste per la notificazione all'estero non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto, ma integra normalmente una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
- In sede di legittimità non è scrutinabile la censura che non colpisca specificamente il capo della sentenza che ha ritenuto sanato il vizio della notificazione.
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