Cassazione Penale, Sentenza n. 35596/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen., contestando la mancata pronuncia di estinzione del reato a seguito della remissione della querela operata dalla parte offesa (Zurich Insurance Company L.t.d.) il 18/02/2025, remissione accettata dagli imputati e intervenuta mentre il ricorso per cassazione era pendente. Hanno chiesto l'annullamento della sentenza o la dichiarazione di nullità e l'estinzione del reato per remissione della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la remissione della querela è intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione ed è stata ritualmente accettata dai querelati; ha quindi dichiarato che tale remissione determina l'estinzione del reato, principio che prevale su eventuali ragioni di inammissibilità del ricorso. Ne è seguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati. Resta la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 642 comma 2 cod. pen.
Norma contestata come base della condanna; la Corte non entra nel merito della fattispecie ma segnala che, nonostante la condanna per tale norma, il reato si estingue per remissione della querela intervenuta successivamente.
Cass. SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio per cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
Cass. Pen., Sez. II, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti
Conferma il principio secondo cui la remissione della querela, accettata dal querelato, estingue il reato anche se la remissione sopravviene dopo la decisione di merito ma in pendenza del rimedio di legittimità.
Cass. Pen., Sez. II, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte
Ulteriore precedente che conferma l'efficacia estintiva della remissione di querela in pendenza di impugnazione, purché vi sia accettazione.
Cass. Pen., Sez. V, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi
Ribadisce che la remissione di querela sopravvenuta durante il ricorso per cassazione estingue il reato, prevalendo su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso e potendosi estendere ai correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo anche le statuizioni civili connesse.
Massime di principio
- La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata dal querelato determina l'estinzione del reato e va rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione quando il ricorso è tempestivamente proposto.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e può travolgere anche le statuizioni civili collegate alla fattispecie penale.
- La remissione, per avere efficacia estintiva nel giudizio di legittimità, deve essere formalmente intervenuta e risultare accettata dai querelati; la prova documentale di tale remissione e accettazione è determinante.
- Se la remissione sopravviene dopo la decisione di merito ma prima della decisione di legittimità, il giudice di cassazione deve annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio quando i presupposti sono soddisfatti.
- Nelle ipotesi di più imputati la remissione si estende ai correi che non l'abbiano espressamente ricusata; è quindi utile controllare tempestivamente le accettazioni/ricusazioni dei singoli coimputati.
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