Cassazione Penale, Ordinanza n. 25492/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per l'indebito utilizzo di una carta elettronica altrui, articolando cinque motivi. I primi due lamentavano presunte carenze motivazionali della decisione di merito. Il terzo contestava l'affermazione di responsabilità, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti e criticando la valutazione probatoria, in particolare con riferimento al riconoscimento operato da soggetti indicati in sentenza, ma senza confrontarsi in modo specifico con tutti i passaggi argomentativi della motivazione e omettendo di considerare un soggetto nominato dalla sentenza ma non nel ricorso. Nel medesimo motivo venivano inoltre inserite censure ulteriori, riguardanti la mancata audizione del titolare della carta, il preteso smarrimento della carta da parte dell'utilizzatrice legittima e la legittimità del possesso della carta in capo a quest'ultima. Il quarto motivo prospettava in modo generico questioni giuridiche, inclusa la richiesta di riqualificazione del fatto in altri reati. Il quinto motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, deducendo eccessività e sproporzione della pena, ma senza indicare specifiche illogicità o contraddizioni della motivazione, limitandosi a riprodurre doglianze già formulate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti contro carenze motivazionali inesistenti; che il terzo motivo fosse una mera rilettura del merito, priva di specifiche fratture logiche della motivazione e inoltre aspecifica; che le ulteriori questioni introdotte fossero inconferenti ed eccentriche rispetto al tema della responsabilità; che il quarto motivo fosse generico e già affrontato nella sentenza impugnata quanto alla richiesta di riqualificazione; e che il quinto motivo, relativo alla pena, si risolvesse in censure di merito non scrutinabili in cassazione, in assenza di manifeste illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo in via di pretesa riqualificazione del fatto prospettata dal ricorrente; la Corte rileva che la questione era già stata affrontata nella motivazione di merito.
Richiamato solo in via alternativa dal ricorrente nella richiesta di riqualificazione; la Corte non ne accoglie la prospettazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze di merito o a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, se non si individuano specifiche fratture della logicità o della completezza della motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntualmente confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata; la genericità e l'aspecificità determinano l'inammissibilità della censura.
- Le questioni estranee al nucleo decisorio della responsabilità, se inserite in modo confuso e non coerente con il thema decidendum, non sono idonee a scalfire la decisione di merito.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono in mere contestazioni di merito sulla congruità della pena, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione.
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