Sentenza n. 457/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato protocollo FR/L/Q/2023/103330, emesso in data 24/02/2025 dallo SUI di Frosinone ed in pari data notificato a mezzo comunicazione sul portale SUI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione e l’errata interpretazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della l. 241/1990, nonché dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe esaminato la documentazione asseritamente trasmessa via PEC il 7 febbraio 2025 in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento e non avrebbe motivato in modo specifico la revoca del nulla osta già rilasciato. Secondo il ricorrente, l’atto avrebbe natura sostanziale di annullamento d’ufficio e avrebbe quindi richiesto l’indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale e la comparazione con l’interesse privato. Ha inoltre dedotto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, la posizione avrebbe dovuto essere valutata considerando eventuali elementi sopravvenuti e il possesso dei requisiti sostanziali, anche a fronte di carenze meramente formali. Il TAR ha preliminarmente escluso dal giudizio la documentazione depositata il giorno precedente l’udienza, perché tardiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito, ha rilevato che l’amministrazione aveva segnalato numerose carenze: richiesta di idoneità alloggiativa priva di firma, data e timbro e riferita a un alloggio diverso; mancanza del DURC; inserimento della richiesta di idoneità alloggiativa in luogo della cessione di fabbricato; asseverazione incompleta; certificato camerale illeggibile; assenza dell’autocertificazione previdenziale e fiscale, della proposta di contratto e della verifica presso il centro per l’impiego. La sola ricevuta di accettazione e consegna della PEC non dimostrava quale documentazione fosse stata effettivamente trasmessa, né i documenti già prodotti in giudizio risultavano trasmessi nel procedimento o idonei a superare tutte le carenze contestate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca. Ha affermato che l’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022, consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche quando non siano ancora state acquisite le informazioni sugli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, ma stabilisce che il successivo accertamento di tali elementi comporta la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. La revoca prevista dalla norma speciale è un provvedimento vincolato, distinto sia dalla revoca ex art. 21-quinquies sia dall’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990: non richiede sopravvenienze, una specifica valutazione dell’interesse pubblico o una comparazione tra interessi. Nel caso concreto, le numerose carenze documentali emerse dopo il rilascio giustificavano la revoca e non risultavano superate dalla documentazione ritualmente acquisita. Il provvedimento era adeguatamente motivato mediante il richiamo ai presupposti della disciplina speciale. È stata inoltre respinta la censura relativa all’art. 5 del d.lgs. 286/1998, perché tale disposizione riguarda il permesso di soggiorno e non la revoca del nulla osta e perché il motivo era comunque indeterminato quanto agli specifici elementi sopravvenuti che l’amministrazione avrebbe omesso di considerare. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale; al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
La disposizione introduce una revoca speciale e vincolata: il nulla osta può essere rilasciato prima del completamento dell’istruttoria, ma il successivo accertamento degli elementi ostativi impone la revoca, senza necessità di valutare l’interesse pubblico o di comparare gli interessi coinvolti.
artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Individuano gli elementi ostativi la cui sopravvenuta acquisizione, nel contesto dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, comporta la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241
La revoca prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 è distinta dalla revoca generale, perché non presuppone sopravvenienze né valutazioni sulla rispondenza del provvedimento all’interesse pubblico.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
La revoca speciale del nulla osta non costituisce annullamento d’ufficio e non richiede quindi l’indicazione di ragioni di interesse pubblico né la comparazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
art. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disciplina del permesso di soggiorno non è applicabile alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato; inoltre, la censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta indeterminata.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La documentazione depositata il giorno precedente l’udienza è stata stralciata perché tardiva rispetto al termine perentorio previsto per il deposito.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, conseguente al successivo accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, è un provvedimento vincolato che l’amministrazione è tenuta ad adottare.
- La revoca speciale del nulla osta disciplinata dall’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 non è assimilabile né alla revoca per sopravvenienze o nuova valutazione dell’interesse pubblico ex art. 21-quinquies l. 241/1990 né all’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della medesima legge; pertanto, non richiede la motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale né la comparazione con l’interesse privato.
- Il rilascio accelerato del nulla osta, effettuato prima del completamento dell’istruttoria per esigenze di semplificazione, non impedisce la successiva revoca quando emergano elementi ostativi già rilevanti ai sensi della disciplina speciale.
- La mera ricevuta di accettazione e consegna di una PEC non dimostra il contenuto della documentazione trasmessa; chi intende provare di avere riscontrato i rilievi dell’amministrazione deve dimostrare quale documentazione sia stata effettivamente allegata e che essa sia idonea a superare le carenze contestate.
- La documentazione depositata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. deve essere stralciata e non può essere utilizzata ai fini della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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