Cassazione Penale, Sentenza n. 27905/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Macerata del 19/05/2021 che aveva condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro 10.000 per violazione dell'art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25/07/1998 n. 286. Il ricorrente ha dedotto: (i) mancata motivazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 28/08/2000 n. 274), evidenziando l'occasionalità della condotta e l'esiguità del danno; (ii) mancata motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche, richiamando l'esiguità del danno e la corretta condotta processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancata esplicita valutazione della particolare tenuità e delle attenuanti generiche sia ammissibile quando il giudice si sia espresso implicitamente e la struttura logica della sentenza evidenzi elementi che escludono l'applicazione delle cause favorevoli (qui, i precedenti di polizia a carico dell'imputato e l'assenza di elementi favorevoli dalla difesa). La Corte ha quindi confermato la decisione di merito in forma di inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, co. 5-ter
Norma sanzionatoria contestata in primo grado; la condanna è stata pronunciata in base a tale disposizione.
d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 34
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere valutata anche in modo implicito dal giudice; la presenza di elementi (es. precedenti di polizia) nella motivazione che escludono la particolare tenuità giustifica il rifiuto implicito dell'applicazione della causa.
cod. proc. pen., art. 616, comma 1
Consente alla Corte, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e di disporre un versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle somme indicate.
Massime di principio
- La mancata esplicita pronuncia sulla particolar tenuità del fatto o sulle attenuanti generiche non è automaticamente vizio: il giudice può esprimersi anche in modo implicito purché la struttura argomentativa della sentenza renda chiaro il rifiuto di tali istituti.
- La presenza di precedenti di polizia o altri elementi negativi nella motivazione può escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità e delle attenuanti generiche.
- Per ottenere l'applicazione della particolare tenuità o delle attenuanti generiche è opportuno che la difesa produca elementi concreti e specifici a favore dell'imputato (assenza di precedenti, limitata offensività del fatto, proporzione del danno), poiché il mero comportamento processuale collaborativo è di per sé spesso insufficiente.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che lamentano solo la mancanza di esplicita motivazione su istituti discrezionali sono spesso ritenuti inammissibili se la sentenza di merito contiene elementi che implicitamente escludono tali misure favorevoli.
- Chi ricorre deve considerare il rischio di essere condannato al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
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