Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza resa dal T.A.R. L’Aquila, n. 420/2024 e, così facendo, ordinando di riprovvedere sull’istanza presentata dalla Casa di Cura Villa Serena in data 24 ottobre 2018, rinnovata in data 8 aprile 2019, sì consentire alla ricorrente di vedere finalmente concretizzati gli effetti del pronunciamento emesso in proprio favore; 2) e, comunque, adottare ogni opportuna misura attuativa volta ad assicurare l’ottemperanza del suddetto pronunciamento del TAR L’Aquila n. 420/2024, considerando inefficaci gli atti emessi in sua violazione e/o elusione, ancorché non conosciuti, nominando all’uopo un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Regione Abruzzo; 3) fissare una somma di denaro a titolo di astreintes ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione della pronuncia ottemperanda posta in essere dall’Amministrazione resistente; 4) annullare la nota prot. n. 0404538/24 assunta dalla Regione Abruzzo il 18 ottobre 2024, comunicata in pari data, avente ad oggetto: “Istanza di accreditamento dell’8 aprile 2019. Sentenza TAR Abruzzo L’Aquila n. 420/2024 pubblicata il 01/10/2024 – Accoglimento parziale Ricorso n. 259/2019 R.G., proposto da Casa di Cura Privata Villa Serena del dr. L. Petruzzi s.r.l. – Comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. – Preavviso di diniego”, comunicata alla ricorrente in data 18 ottobre 2024 e, per l’effetto, ordinare alla Regione Abruzzo, all’esito delle osservazioni presentate dalla ricorrente, di adottare il provvedimento definitivo in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 24 ottobre 2018, rinnovata in data 8 aprile 2019; 5) dichiarare l’illegittimità, ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo, del silenzio come in narrativa serbato dalla Regione Abruzzo, in relazione all’istanza presentata in data 24 ottobre 2018, rinnovata in data 8 aprile 2019 dalla Casa di Cura Villa Serena; per l'effetto, ordinare alla Regione Abruzzo di assumere il provvedimento finale richiesto dall’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007, in conformità a quanto statuito dal TAR L’Aquila, con la sentenza n. 420/2024 ; 6) disporre, anche in questo caso, qualora la Regione Abruzzo resti inadempiente oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo della stessa Amministrazione ai sensi dell'art. 117, 3° comma, c.p.a.. In ogni caso condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario nella misura ordinaria e gli ulteriori accessori di legge.

Giustizia amministrativa202400439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza interlocutoria relativa a un ricorso per ottemperanza, annullamento del preavviso di diniego e accertamento del silenzio regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo n. 420/2024, chiedendo che la Regione riesercitasse il potere sull'istanza di accreditamento presentata nel 2018 e rinnovata nel 2019, in conformità al giudicato. Ha inoltre chiesto l'adozione di misure attuative, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di astreintes, l'annullamento del preavviso di diniego comunicato dalla Regione nell'ottobre 2024 e l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza, con ordine di conclusione del procedimento. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 era stato disposto un rinvio, su richiesta della ricorrente, per consentire la proposizione di motivi aggiunti. Successivamente, tuttavia, non risultavano ulteriori sviluppi procedimentali né una sollecitazione alla fissazione del merito.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di ottemperanza, annullamento o accertamento del silenzio. Rilevata la persistente inerzia processuale successiva al rinvio e richiamato il dovere di cooperazione delle parti per la ragionevole durata del processo, ha ritenuto opportuno verificare previamente la permanenza dell'interesse alla definizione della controversia. Ha quindi invitato le parti a dichiarare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza se permane l'interesse alla decisione, avvertendo che il mancato riscontro, unitamente alle ulteriori circostanze risultanti dal fascicolo, potrà essere valutato ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ha precisato che l'eventuale manifestazione di interesse comporterà la fissazione dell'udienza di merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso ai fini del PAT, senza possibilità di cancellazione della causa dal ruolo; eventuali rinvii saranno disposti soltanto nei casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Le parti sono state altresì invitate a segnalare ricorsi connessi ed eventuali esigenze istruttorie. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il giudice richiama il dovere cooperativo di giudice e parti quale fondamento della verifica della persistente utilità della prosecuzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La persistente inerzia e il mancato riscontro all'invito del giudice potranno essere valutati ai fini delle conseguenze processuali previste dalla disposizione.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione, dopo la manifestazione di interesse, potrà essere disposto soltanto nei casi contemplati dalla norma.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamata quale base normativa della richiesta di astreintes, senza che l'ordinanza decida tale domanda.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa della richiesta di nomina di un commissario ad acta nel giudizio sul silenzio, senza che l'ordinanza disponga la nomina.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono richiamati nelle conclusioni della ricorrente per la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio e di ordine di provvedere; tali domande non sono esaminate nel merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato nell'oggetto del preavviso di diniego regionale impugnato, senza una valutazione giudiziale della sua legittimità.

  • art. 6 l.r. Abruzzo n. 32/2007

    È indicato dalla ricorrente quale disposizione che imporrebbe l'adozione del provvedimento finale sull'istanza di accreditamento; l'ordinanza non esamina la relativa pretesa sostanziale.

Massime di principio

  • Prima di fissare nel merito un ricorso rimasto privo di sviluppi processuali per un periodo significativo, il giudice amministrativo può invitare le parti a manifestare la permanenza dell'interesse alla decisione, in funzione della ragionevole durata e dell'efficiente gestione del ruolo.
  • Il mancato riscontro all'invito giudiziale sulla permanenza dell'interesse, valutato insieme al comportamento processuale e alle circostanze risultanti dal fascicolo, può assumere rilievo ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Quando la parte manifesta interesse alla decisione, il giudice può procedere alla fissazione dell'udienza di merito previa regolarizzazione degli adempimenti processuali necessari, senza che sia consentita la cancellazione della causa dal ruolo al di fuori dei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.