Ordinanza n. 56/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS-), notificato alla ricorrente il -OMISSIS-, recante il rigetto dell'istanza all'assegnazione temporanea al Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (doc. 1); della non conosciuta nota con cui la Questura di -OMISSIS- ha reso parere negativo all'assegnazione temporanea della ricorrente al Commissariato di P.S. di -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso un diverso Commissariato di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, e il presupposto parere negativo della Questura
Esito
Favorevole al ricorrente (poliziotta)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, vice ispettore della Polizia di Stato in servizio presso un Commissariato caratterizzato da una grave carenza di personale, ha chiesto l'assegnazione temporanea presso il Commissariato del luogo di residenza familiare, dove presta servizio il padre dei suoi due figli, entrambi minori di tre anni. Il figlio maggiore è affetto da duplicazione intestinale, patologia congenita grave che richiede controlli clinici frequenti, monitoraggio costante e potenziali interventi chirurgici d'urgenza. La ricorrente già prestava servizio presso la sede richiesta in forza di una precedente aggregazione temporanea di sessanta giorni. L'amministrazione ha respinto l'istanza richiamando il parere negativo della Questura, fondato sulla necessità della presenza della dipendente presso la sede di appartenenza, sulla carenza del 50% del ruolo degli ispettori e sull'assenza di personale sostitutivo. La ricorrente ha contestato il diniego chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia, deducendo l'illegittimità della motivazione e l'omessa o insufficiente comparazione tra le esigenze organizzative dei due Commissariati e tra tali esigenze e la situazione familiare e sanitaria dei minori.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare con una misura atipica, disponendo che la ricorrente continui a prestare servizio presso il Commissariato richiesto fino alla definizione del giudizio di merito. In sede cautelare il Collegio ha ritenuto che la legittimità della motivazione del diniego richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, in particolare quanto alla comparazione tra la situazione dell'organico della sede di provenienza e quella della sede richiesta. Ha tuttavia ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile, da valutare soprattutto in relazione all'unità familiare, all'interesse dei figli minori e alle condizioni di salute del figlio maggiore. Nel bilanciamento degli interessi, anche considerando la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, tali interessi sono stati ritenuti prevalenti. È stata fissata l'udienza pubblica del 23 settembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione costituisce il fondamento della richiesta di assegnazione temporanea della dipendente presso la sede prossima al nucleo familiare; la legittimità del diniego deve essere valutata considerando le esigenze di servizio e la situazione familiare concreta.
art. 7 d.P.R. 254/1999
È richiamato quale fondamento della precedente assegnazione temporanea della ricorrente per sessanta giorni.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR, che ha adottato una misura atipica nelle more del giudizio di merito.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini dell'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la legittimità del diniego di assegnazione temporanea di un dipendente pubblico richiede un approfondimento sulla concreta comparazione delle esigenze organizzative delle sedi coinvolte, il giudice può rinviare tale valutazione al merito e adottare una misura provvisoria atipica.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una richiesta di assegnazione temporanea per esigenze familiari, assumono rilievo preponderante l'unità familiare e l'interesse dei figli minori, soprattutto quando uno di essi sia affetto da una grave patologia che richieda controlli e assistenza continuativi.
- La grave e concreta compromissione della situazione familiare e sanitaria dei minori può integrare il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, anche a fronte di esigenze organizzative dell'amministrazione ancora da verificare compiutamente.
- La misura cautelare può consistere nel consentire la prosecuzione temporanea del servizio presso la sede richiesta, fino alla definizione del giudizio di merito, quando tale soluzione è necessaria per evitare un pregiudizio irreparabile e il merito sia fissato in tempi celeri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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