Sentenza n. 9194/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.11 sedi del Centro Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 54,75 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.11 sedi del Centro Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui hanno escluso il ricorrente dagli idonei non vincitori mediante applicazione del limite del 20 per cento previsto dalla cosiddetta taglia idonei, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e commissione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, pur avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia di idoneità, non è stato inserito tra gli idonei non vincitori a causa dell’applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Con il primo motivo ha dedotto che il profilo di Ispettore Chimico sarebbe escluso dalla taglia idonei, in quanto riconducibile alle professioni sanitarie e caratterizzato anche dallo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria. Con il secondo motivo ha sostenuto che il limite non fosse applicabile perché il bando era stato modificato con riapertura dei termini nel 2024 e successivamente riadottato nel 2025, durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025; in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990 e dei principi di affidamento e buon andamento, sostenendo che il ritardo nella conclusione della procedura avesse determinato l’applicazione della disciplina sopravvenuta sfavorevole. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse e, nel merito, la legittimità dell’applicazione del limite.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, riconoscendo che l’inserimento tra gli idonei non vincitori può procurare un’utilità concreta e attuale in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che l’Ispettore Chimico non rientri nell’eccezione prevista per il personale sanitario e sociosanitario, poiché tale deroga riguarda il personale inserito nei ruoli dell’amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, mentre il profilo controverso è tecnico-amministrativo ed è collocato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura. La qualificazione del chimico come professione sanitaria non è quindi sufficiente. Neppure le funzioni di polizia giudiziaria fanno rientrare il ricorrente nel personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, poiché tale disposizione si riferisce allo specifico ordinamento di appartenenza e non a qualifiche funzionali esercitate da dipendenti appartenenti ad altri comparti. Il TAR ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025: la norma derogatoria riguarda tassativamente i concorsi banditi nel 2025 e le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025; la riapertura dei termini nel 2024 non trasforma il concorso in una procedura bandita nel 2025. La riadozione del bando nel 2025, eseguita in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa, essendo limitata all’integrazione della motivazione sulla scelta di bandire il concorso anziché scorrere precedenti graduatorie. La data rilevante resta quindi quella del bando modificato pubblicato nel 2024. Il giudice ha escluso anche un’interpretazione estensiva o analogica della deroga, trattandosi di norma eccezionale e temporalmente circoscritta. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la delimitazione temporale della deroga costituisce una scelta legislativa non irragionevole, coerente con il rafforzamento della capacità assunzionale della pubblica amministrazione e con la preferenza legislativa per il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento. Infine, il TAR ha escluso sia l’esistenza di un termine generale e perentorio di durata delle procedure concorsuali sia la formazione di un affidamento tutelabile sulla conclusione della procedura entro il periodo di sospensione della taglia idonei. Il prolungamento dell’iter è stato ricondotto ai ricorsi e alle pronunce giurisdizionali intervenute sul bando, non a inerzia dell’amministrazione. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
«Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso»
La deroga alla limitazione del 20 per cento riguarda il personale inserito nei ruoli dell’amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale e il personale appartenente agli ordinamenti indicati dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001; non si applica a un profilo tecnico-amministrativo del Ministero dell’agricoltura solo perché la relativa professione è sanitaria o perché sono esercitate funzioni di polizia giudiziaria.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
«i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia»
L’appartenenza alle categorie derogatorie dipende dallo specifico ordinamento di appartenenza e dallo status giuridico, non dal mero esercizio funzionale di compiti di polizia giudiziaria.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025
«Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La sospensione della taglia idonei opera soltanto per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e per i concorsi banditi nel 2025; la riapertura dei termini nel 2024 e la successiva riadozione meramente convalidante del bando non ampliano tale ambito.
art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025
«il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La disposizione conferma un assetto legislativo orientato a privilegiare il concorso rispetto allo scorrimento delle graduatorie, contribuendo a giustificare la delimitazione temporale della deroga alla taglia idonei.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali, temporali e istruttori.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance, non accolta in conseguenza del rigetto della domanda principale.
artt. 1 e 2 l. n. 241/1990
Invocati dal ricorrente in relazione alla durata della procedura; il TAR ha escluso che esista una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali e ha ritenuto non imputabile all’amministrazione il prolungamento dell’iter.
artt. 3 e 97 Cost.
La questione di legittimità costituzionale relativa alla delimitazione temporale della deroga è stata ritenuta manifestamente infondata, non ravvisandosi una disparità irragionevole né un contrasto con il buon andamento.
Massime di principio
- L’eccezione alla taglia idonei prevista per il personale sanitario e sociosanitario va riferita al personale inserito nei ruoli dell’amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale; la mera appartenenza della professione alle professioni sanitarie non sottrae alla limitazione un profilo tecnico-amministrativo collocato nei ruoli di un diverso Ministero.
- La qualifica o lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria non comportano l’appartenenza al personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 quando tali funzioni hanno carattere meramente funzionale e il dipendente non appartiene a uno degli ordinamenti speciali espressamente indicati dalla norma.
- La deroga temporanea alla taglia idonei prevista per i concorsi banditi nel 2025 e per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 è norma eccezionale e di stretta interpretazione; non può essere estesa a un concorso bandito nel 2024 per effetto della riapertura dei termini o mediante interpretazione analogica o a fortiori.
- La riadozione di un bando disposta in esecuzione di un giudicato per integrare la motivazione, senza modificare sostanzialmente l’indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non innovativa; la data di riferimento per il regime normativo applicabile resta quella dell’originaria indizione o modifica sostanziale del bando.
- L’interesse del candidato non vincitore all’inserimento tra gli idonei è concreto e attuale quando tale collocazione può procurare l’utilità di eventuali futuri scorrimenti della graduatoria.
- In assenza di una specifica condotta amministrativa idonea a generare un affidamento qualificato, il candidato non può pretendere l’applicazione della disciplina vigente in un momento anteriore sulla base della sola durata della procedura concorsuale; il ritardo dovuto a ricorsi e pronunce giurisdizionali non integra, di per sé, inerzia colpevole dell’amministrazione.
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