Sentenza n. 414/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 314/2024, depositata e resa pubblica il 26.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10114/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 314/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 314/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli, per l’anno scolastico 2022/2023, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato dopo la notifica del titolo esecutivo e nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il ricorrente aveva prodotto copia asseverata della sentenza e l’attestazione del suo passaggio in giudicato, nonché dimostrato la notificazione del titolo esecutivo. Poiché l’inadempimento ministeriale risultava incontestato e l’an e il quantum del credito erano già definiti dal giudicato civile, il Ministero è stato ordinato di rilasciare al ricorrente, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La domanda di astreinte è stata respinta, poiché la condanna del giudice civile alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria è stata ritenuta idonea a coprire anche l’eventuale ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato, fissato un termine per l’adempimento e nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché il titolo giudiziale già prevedeva la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, ritenuta satisfattiva anche del ritardo successivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato civile per il valore di € 500,00.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’inadempimento, la produzione del titolo esecutivo passato in giudicato, della relativa attestazione di irrevocabilità e della prova della sua notificazione, quando l’amministrazione non contesti specificamente la mancata esecuzione né dimostri di aver adempiuto.
- Quando il giudicato civile determina in modo incontestato l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice amministrativo dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente il comando giudiziale, fissando un termine per l’adempimento.
- In caso di ulteriore inottemperanza allo scadere del termine fissato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando anche la facoltà di delega e il termine per l’esercizio del potere sostitutivo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il titolo da eseguire preveda già il pagamento di interessi o rivalutazione monetaria idonei a compensare anche il ritardo maturato dopo il termine assegnato per l’adempimento.
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