Cassazione Penale, Sentenza n. 28287/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Koblenz per Pelle Giuseppe. Si deduce, ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) c.p.p., violazione degli artt. 17 e 19 con riferimento all'art. 18-bis, comma 1 lett. a), legge 22 aprile 2005 n. 69: si sostiene che i fatti contestati sono stati commessi in parte in Italia, essendo l'attività criminosa riconducibile a un'associazione di tipo mafioso radicata in Italia i cui proventi vengono riciclati anche in Germania; perciò, secondo il ricorrente, ricorrerebbe la causa facoltativa di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18-bis lett. a) essendo presenti fatti commessi in tutto o in parte sul territorio nazionale e ipotesi di interesse della giurisdizione italiana.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la previsione dell'art. 18-bis richiede la sussistenza di un concreto interesse italiano, attestato da elementi oggettivi quali indagini pendenti in Italia specificamente riguardanti i fatti oggetto della richiesta di consegna; il semplice collegamento del reato al territorio nazionale o la presenza di un "frammento" di condotta in Italia non comportano automaticamente il rifiuto della consegna. Nel caso di specie il mandato di arresto europeo riferisce procedure penali avviate in Germania per reati associativi e truffe all'erario tedesco, che la Corte ha ritenuto non coincidenti con le specifiche contestazioni prospettate dalla difesa come commesse in Italia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.; la sentenza è stata inviata alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per contestare la violazione di norme sostanziali e processuali nella decisione impugnata.
artt. 17 e 19 c.p.p. con riferimento all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69
L'art. 18-bis prevede la facoltà di rifiutare la consegna quando i reati sono commessi in tutto o in parte in Italia; la Corte interpreta tale disciplina nel senso che non basta l'esistenza di un collegamento territoriale o di un "frammento" di condotta in Italia: è necessaria la prova di un concreto interesse dello Stato italiano, generalmente attestato da indagini effettive e pendenti sugli stessi fatti, che dimostrino la volontà di affermare la propria giurisdizione.
art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005
Richiamata nella giurisprudenza citata: anche questa disposizione richiede elementi concreti per giustificare il rifiuto della consegna (collegamento con procedimenti pendenti in Italia), non configurando di per sé un divieto automatico quando vi sia qualche connessione con il territorio nazionale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in casi di ricorso infondato o inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
art. 22 (riferimento procedurale finale alla Cancelleria)
Riferimento procedurale per gli adempimenti formali a carico della Cancelleria dopo la pronuncia; usato per l'esecuzione delle formalità amministrative successive.
Massime di principio
- La circostanza che una parte della condotta sia avvenuta in Italia non determina automaticamente il rifiuto del mandato di arresto europeo: è necessaria la prova di un concreto interesse della giurisdizione italiana, normalmente rappresentato da indagini effettive e specifiche sui medesimi fatti.
- La causa facoltativa di rifiuto prevista dall'art. 18-bis legge 69/2005 va valutata caso per caso in base agli elementi obiettivi che mostrino l'intenzione dell'Autorità italiana di esercitare la propria giurisdizione.
- Il giudice chiamato a decidere sull'esecuzione del mandato di arresto europeo deve verificare la corrispondenza sostanziale tra i fatti oggetto della richiesta estera e le contestazioni/procedimenti eventualmente pendenti in Italia; divergenze significative (es. reati contro l'erario estero non collegati a indagini italiane) favoriscono l'esecuzione.
- Ricorsi in Cassazione infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi va valutata con attenzione la fondatezza dell'impugnazione.
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