Sentenza n. 1106/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024, punto 22, e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie per rispettare i tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura privata accreditata operante sulla base di un contratto con l’ATS, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, poiché l’obbligo di erogare prestazioni gratuite in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione annuale dell’attività nel rispetto del budget; violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, poiché l’obbligo avrebbe imposto prestazioni ulteriori rispetto ai volumi e al tetto di spesa contrattualmente programmati; violazione dell’art. 23 Cost., per l’introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa; violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell’imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e erroneità dei presupposti, assumendo che il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto una misura analoga soltanto per gli erogatori pubblici; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente, informata della fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha applicato il principio dispositivo, ritenendo di non poter sostituire la parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, considerato l’andamento del processo e il mancato svolgimento di attività difensiva sostanziale da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la definizione in forma semplificata dei ricorsi quando la trattazione è finalizzata alla verifica della permanenza dell’interesse; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sentenza di improcedibilità.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere che le strutture private accreditate non siano obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi massimi e il tetto di spesa programmati.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Norma regionale invocata dalla ricorrente in relazione alla programmazione e regolazione dell’attività sanitaria accreditata.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’imposizione amministrativa di prestazioni gratuite avrebbe violato la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la lesione del diritto al credito derivante dall’erogazione di prestazioni gratuite; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024
Normativa sopravvenuta menzionata nel contesto processuale, che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; il giudice non ne ha tratto una decisione di merito nel presente giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Quando il ricorso è fissato ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse e il ricorrente dichiara in udienza il venir meno di tale interesse, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata di improcedibilità senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità della domanda di annullamento anche quando l’atto impugnato e le censure dedotte non siano stati esaminati nel merito.
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