Cassazione Penale, Sentenza n. 25277/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa (sentenza del Tribunale di Frosinone) denunciando: nullità della notifica della citazione in appello e dell'ordinanza dichiarativa di assenza (per difetto di notifica personale al domicilio eletto); improcedibilità per mancanza o tardività della querela alla luce della riforma "Cartabia" (art. 640 c.3 cod.pen. divenuto punibile a querela); prescrizione del reato (domanda di declaratoria proposta in appello); nullità della revoca dell'ammissione dei testi della difesa e violazione del diritto di difesa; vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; e criticava le statuizioni civili (irregolarità della costituzione della parte civile e sproporzione della provvisionale).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondata in parte l'impugnazione esclusivamente sul punto della prescrizione: ha constatato che, seppure l'imputazione indicava una data di consumazione successiva, dalla motivazione emergeva "ictu oculi" che la consumazione era anteriore (assegnazione dell'appartamento a terzi nell'aprile 2014) e che, quindi, il termine di prescrizione si era estinto nel 2022, prima dell'udienza di appello. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione. Le restanti censure (notifiche, improcedibilità per querela, decadenza dei testi, statuizioni civili) sono state rigettate o dichiarate infondate/inammissibili; in particolare la Corte ha ritenuto sanata la nullità delle notifiche per mancata eccezione in udienza, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per querela tardiva (la querela era stata comunque presentata e la costituzione di parte civile è ammissibile) e ha confermato le statuizioni civili: la condanna al risarcimento e la provvisionale sono rimaste valide. E' stata inoltre condannata la parte a rifondere le spese processuali della parte civile per il grado pari a Euro 3.686, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 640 cod.pen. (commi 2 e 3)
Il reato di truffa era stato contestato come perseguibile d'ufficio nella fattispecie; con la riforma "Cartabia" il 640 c.3 è divenuto in generale perseguibile a querela, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il reato, così come contestato e per come si erano svolti i fatti, risultasse perseguibile e che la querela tardiva e la costituzione di parte civile non impedivano il proseguimento del processo, secondo la giurisprudenza consolidata.
art. 161 cod.proc.pen. (in particolare 4° comma)
La norma sulla notificazione al domicilio eletto/dichiarato e sull'obbligo di notificare al difensore di fiducia è stata richiamata: la Corte ha osservato che la notifica effettuata nella temporanea assenza con compiuta giacenza avrebbe dovuto essere eseguita al difensore secondo l'art.161 c.4, ma ha considerato tale nullità come "a regime intermedio" sanata dalla mancata eccezione difensiva in sede di conclusioni.
riforma "Cartabia" (normativa di modifica della perseguibilità di taluni reati)
La Corte ha valutato l'effetto della riforma sul regime della procedibilità del reato di truffa: benché la disposizione abbia in generale trasformato alcune ipotesi in perseguibili a querela, nel caso in esame la querela era comunque stata presentata e la costituzione di parte civile ha reso superflua l'ulteriore censura di improcedibilità.
art. 129 cod.proc.pen.
Richiamata dalla difesa in relazione all'obbligo di rilevare cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che l'onere argomentativo esistesse ma che la questione centrale (prescrizione) dovesse essere affrontata e ha accolto l'eccezione di prescrizione.
art. 133 cod.pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la censura relativa al diniego delle attenuanti è stata ritenuta assorbita dalla declaratoria di prescrizione, quindi non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nullità di notifiche al domicilio eletto effettuate con "compiuta giacenza" possono essere considerate nullità sanabili se la difesa non eccepisce tempestivamente in udienza; è essenziale sollevare la questione in maniera formale e nelle conclusioni per evitare la sanatoria.
- Quando la legge che disciplina la procedibilità del reato muta (es. riforma Cartabia), la tardività della querela o la costituzione di parte civile possono comunque risultare rilevanti: la giurisprudenza ammette che la costituzione di parte civile possa supplire in casi specifici, specie se l'offesa era perseguibile d'ufficio al momento del fatto.
- La prescrizione è questione decisiva e va affrontata con motivazione esplicita: se la difesa invoca la prescrizione in appello il giudice deve valutare la reale data di consumazione (anche oltre quanto indicato nell'imputazione) e motivare la decisione; una mancata motivazione sull'istanza può portare all'annullamento per intervenuta prescrizione.
- L'estinzione del reato per prescrizione incide sugli effetti penali ma non necessariamente sulle statuizioni civili: le pretese risarcitorie e le provvisionali possono sopravvivere anche dopo la prescrizione penale.
- Le eccezioni processuali relative alla irrregolarità delle prove (es. decadenza dall'escussione dei testi) richiedono specificità e confronto con la motivazione: censure generiche senza puntuale controargomentazione vengono di frequente ritenute inammissibili o infondate.
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