Cassazione Civile, Sentenza n. 1771/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Salomone ha chiesto il pagamento dal Fondo di garanzia INPS delle ultime tre mensilità (luglio, agosto, settembre 2012) per Euro 6.259,00. Il Tribunale di Firenze aveva respinto la domanda per prescrizione annuale ritenendo il dies a quo la data del verbale di pignoramento negativo (15/02/2013). La Corte d'appello ha accolto l'appello del lavoratore ritenendo che il termine annuale decorre dal momento in cui il lavoratore ha effettiva conoscenza dell'infruttuoso esperimento esecutivo (ritiro del verbale il 7/03/2013) e dunque la domanda amministrativa del 1/03/2014 era tempestiva. L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo che la prescrizione decorre dal verbale di pignoramento e, in via subordinata, che la condanna eccede il massimale previsto dalla normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, la prescrizione annuale del diritto al pagamento delle ultime tre mensilità decorre dal momento in cui, a seguito dell'esecuzione forzata, il lavoratore ha avuto o avrebbe dovuto avere cognizione, con ordinaria diligenza, dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali. Questo momento coincide, di norma, con la consegna/ritiro del processo verbale di pignoramento negativo, previo comportamento del creditore improntato all'ordinaria diligenza volto a ottenerne la consegna ai sensi dell'art. 518 c.p.c. La censura relativa al superamento del massimale è stata dichiarata inammissibile per genericità e per la mancanza di un raffronto chiaro tra importo lordo e massimale netto. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre agli oneri previsti per il contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
art. 1 comma 2; art. 2 commi 2, 3, 5
Definisce l'ambito di intervento del Fondo di garanzia (ultime tre retribuzioni rientranti nei dodici mesi precedenti l'esecuzione) e fissa la prescrizione annuale. La Corte interpreta il comma relativo al caso non concorsuale nel senso che la prescrizione decorre quando l'insufficienza delle garanzie patrimoniali 'risulta' al lavoratore, cioè quando ne ha o dovrebbe avere conoscenza con ordinaria diligenza
Richiamata in relazione al termine di prescrizione annuale e al momento da cui essa decorre; conferma l'interpretazione che la decorrenza è subordinata alla conoscibilità, da parte del lavoratore, dell'insufficienza delle garanzie dopo l'esecuzione forzata
art. 165 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
prescrizione, facoltà di partecipare alle operazioni di pignoramento
Consente al creditore di dichiarare la volontà di partecipare alle operazioni di pignoramento. La Corte precisa che la partecipazione è facoltativa e non può essere richiesta come obbligo di diligenza, per ragioni di economicità e per evitare un aggravio ingiustificato a carico del lavoratore
decorrenza della prescrizione
Principio generale secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Applicato al caso, significa che il termine inizia quando si realizzano i presupposti per agire contro il Fondo e la relativa situazione è conoscibile dal lavoratore
art. 518 codice di procedura civile
consegna del processo verbale di pignoramento
La Corte attribuisce alla consegna del verbale un ruolo decisivo: è il momento in cui l'insufficienza delle garanzie risulta in modo inequivocabile al creditore. Il lavoratore deve adoperarsi con ordinaria diligenza per ottenere tale consegna
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
art. 97 e art. 99 (richiamati)
Richiamati per la disciplina dei casi in cui il datore è assoggettabile a procedure concorsuali: in tali ipotesi la decorrenza del diritto al Fondo è regolata da termini diversi (es. 15 giorni dal deposito dello stato passivo) rispetto all'ipotesi non concorsuale
art. 2 della legge 13 agosto 1980, n. 427 (richiamata) e successive modifiche
La normativa delimita il massimale della prestazione del Fondo (tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute). La Corte non ha valutato sostanzialmente il superamento del massimale perché la censura dell'INPS è risultata generica e non ha consentito il confronto netto/lordo necessario
Massime di principio
- Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, il termine di prescrizione annuale per chiedere al Fondo di garanzia le ultime tre mensilità decorre dal momento in cui l'insufficienza delle garanzie patrimoniali risulta al lavoratore, ossia quando ne ha o dovrebbe avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza
- La consegna/ritiro del processo verbale di pignoramento negativo è il riferimento pratico e rilevante per la decorrenza della prescrizione: il lavoratore deve attivarsi per ottenerne la consegna (art. 518 c.p.c.), ma non è tenuto a sostenere oneri sproporzionati per partecipare alle operazioni di pignoramento
- La partecipazione del lavoratore alle operazioni di pignoramento (art. 165 disp. att. c.p.c.) è facoltativa e non può essere imposta come requisito per interrompere o far decorrere la prescrizione, tenuto conto del principio di economicità dell'azione esecutiva
- Se si contesta il rispetto del massimale del Fondo, la parte che solleva la questione deve fornire calcoli chiari e confronti tra importi netti e lordi; eccezioni generiche sono inammissibili in cassazione
- Per tutelare i propri diritti in situazioni analoghe, il lavoratore dovrebbe tempestivamente ottenere e conservare copia del processo verbale di pignoramento negativo e documentare eventuali tentativi di ottenere tale verbale, per provare la data in cui l'insufficienza delle garanzie è risultata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 20 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1772/2023 del 20/01/2023
- Sentenza lavoro · 20 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1773/2023 del 20/01/2023
- Sentenza lavoro · 20 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1774/2023 del 20/01/2023
- Sentenza lavoro · 20 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1775/2023 del 20/01/2023
- Sentenza lavoro · 19 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1581/2023 del 19/01/2023
- Sentenza lavoro · 19 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1582/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →