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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1774/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la riliquidazione della "quota B" della pensione a Mancini senza applicare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. 31/12/1971 n. 1420. INPS ha denunciato l'erronea affermazione della Corte territoriale secondo cui il massimale pensionabile sarebbe venuto meno per la "quota B" in seguito alle riforme (in particolare il d.lgs. n. 182/1997), sostenendo invece la permanenza del limite anche per la quota B

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS ritenendolo fondato; ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha stabilito il principio di diritto secondo cui, nella determinazione della "quota B" della pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31/12/1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31/12/1995, non si devono prendere in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 (nella formulazione risultante dalle modifiche successive)

Norme richiamate

  • d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 - art. 12, settimo comma

    «[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000».

    La Corte ha ritenuto che il massimale previsto da questa disposizione permane e si applica anche alla "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, non essendovi abrogazione espressa o incompatibilità con le riforme successive.

  • decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - art. 4, comma 8

    «sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312" ... "le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite, esse sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

    Il richiamo alle aliquote dell'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 non implica la soppressione del massimale pensionabile: la norma modifica aliquote di rendimento ma non abroga il tetto previsto dalla disciplina speciale.

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - art. 12

    La Corte ha osservato che i commi relativi alle aliquote di rendimento e a quelli che stabiliscono i limiti alla retribuzione pensionabile sono connessi; il richiamo dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n.182/1997 all'art. 12 del d.lgs. n.503/1992 non comporta la eliminazione del massimale stabilito dalla normativa speciale.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini) - art. 1, comma 22 (principi e criteri direttivi)

    «a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive...; b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni ...; c) revisione dei requisiti di accesso ...; d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni ... salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati».

    La legge di delega non abroga il massimale pensionabile e impone al legislatore delegato di conservare, ove giustificato, la specialità dei regimi; ciò rafforza l'argomento che il tetto non è stato tacitamente abrogato.

  • legge 30 dicembre 1991, n. 412 - art. 11, comma 2

    «ha elevato l'aliquota percentuale al 26,97 per cento ed ha stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla concorrenza di lire un milione...».

    La Corte ha richiamato questa modifica per mostrare la differenziazione tra massimale contributivo (più elevato) e massimale pensionabile (più basso), sottolineando che la modifica contributiva non implica di per sé la soppressione del massimale pensionabile.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008

    «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della Costituzione».

    La Corte costituzionale ha ritenuto non incostituzionale lo squilibrio tra massimale contributivo e massimale pensionabile, riconoscendo tuttavia il tema dello squilibrio; i principi espressi sono stati utilizzati dalla Corte di cassazione per sostenere la legittimità di mantenere il massimale pensionabile nell'assetto speciale.

  • decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - art. 21 (conversione gestione ENPALS in INPS)

    Richiamato in relazione al subentro dell'INPS nella gestione del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; ha rilievo organizzativo ma non modifica il regime del massimale pensionabile.

  • codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3 e art. 384, secondo comma

    Art. 360(1)(3) è la norma invocata per il motivo di cassazione (violazione di legge). Art. 384(2) è la norma che dispone il rinvio alla Corte d'appello con istruzioni di uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione.

Massime di principio

  • La semplice introduzione di nuovi criteri di calcolo o il richiamo a disposizioni successive non comporta automaticamente l'abrogazione tacita di limiti esistenti: per dichiarare l'abrogazione tacita è necessaria incompatibilità manifesta o una nuova normativa che regoli l'intera materia.
  • Nel rapporto tra norme generali e speciali, la disciplina speciale sopravvive se non risulta espressamente abrogata o incompatibile con la norma successiva; il giudice deve cercare coerenza sistematica prima di dichiarare l'abrogazione.
  • Per i lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31/12/1995, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina previgente continua ad applicarsi anche alla "quota B", salvo intervento legislativo chiaro e incompatibile.
  • La discrezionalità del legislatore in materia previdenziale (bilanciamento tra contributi e prestazioni) giustifica la permanenza di limiti che possono apparire sproporzionati, a meno che non intervenga una chiara modifica normativa.
  • Quando si valuta l'applicabilità di un massimale o di criteri di calcolo diversi, è opportuno distinguere i lavoratori per epoca di iscrizione e per opzione di sistema (retributivo vs contributivo), perché regimi diversi possono trovare disciplina distinta nelle norme successive.

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