Cassazione Civile, Sentenza n. 1773/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la riliquidazione della "quota B" della pensione di Cappellini senza applicare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. Con ricorso per cassazione l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione di norme (art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e art. 4 d.lgs. n. 182/1997), sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non era stata abrogata per la "quota B" e doveva continuare ad applicarsi anche alle anzianità successive al 10 gennaio 1993 (o, più precisamente, alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992), per i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31/12/1995.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS: ha ritenuto che non sussista abrogazione tacita del limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 e che tale massimale si applichi anche alla "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo (per gli iscritti al Fondo prima del 31/12/1995 e per le anzianità successive al 31/12/1992). La sentenza impugnata (Corte d'Appello di Roma n. 1696/2019) è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con il principio di diritto da uniformare secondo la Corte di Cassazione: ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile per la "quota B" non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (nella formulazione risultante dall'art.1, comma 10, del d.lgs. n.182/1997).
Norme richiamate
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7
"[A]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000" (testo poi aggiornato e rivalutato ISTAT)
La Corte ha ritenuto che il massimale previsto permane come limite da applicare anche alla "quota B"; non vi è stata abrogazione espressa né incompatibilità con le successive riforme che giustifichi un'abrogazione tacita.
d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8
"si applica una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento 'sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312' ... Quanto alle quote ... che eccedono tale limite, esse 'sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503'"
La Corte ha letto la norma come compatibile con il mantenimento del massimale speciale previsto dal d.P.R. 1420/1971: il richiamo all'art.12 del d.lgs. 503/1992 riguarda le aliquote di rendimento, senza eliminare il tetto speciale alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
La disposizione (aliquote di rendimento e riferimento ai limiti) è stata richiamata dal d.lgs. 182/1997; la Corte ha ritenuto che il richiamo non comporti la caduta del limite speciale previsto dal d.P.R. 1420/1971, perché commi relativi ad aliquote e limiti sono connessi e la disciplina speciale resta operante.
legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini), art. 1, comma 22
"determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153..." (testo citato nel provvedimento)
La legge di delega e i criteri direttivi hanno mantenuto la specialità del regime degli spettacoli e non contengono una disposizione che abroghi il massimale pensionabile; pertanto le successive attuazioni dovevano tenere conto dell'equilibrio delle gestioni e della continuità delle regole rilevanti.
legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2
"ha elevato l'aliquota ... e ha stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla concorrenza di lire un milione" (citazione riferita nel testo)
La Corte ha rilevato che l'innalzamento del massimale contributivo non equivale automaticamente all'abolizione del massimale pensionabile: le diverse finalità e i diversi massimali possono coesistere e la loro armonizzazione richiede scelta legislativa esplicita.
Massime di principio
- Il silenzio del legislatore su una norma di rilievo (speciale) non equivale ad abrogazione: l'abrogazione tacita richiede incompatibilità manifesta o la disciplina integrale della materia da parte della norma successiva.
- Quando una norma nuova richiama parti di una norma precedente (es. le aliquote) va fatta una lettura sistematica: il richiamo non annulla automaticamente gli altri profili (es. il massimale) della disciplina speciale richiamata.
- Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31/12/1995, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal d.P.R. n. 1420/1971 si applica anche alla "quota B" (anzianità dopo il 31/12/1992), salvo intervenuta e chiara disposizione legislativa che disponga diversamente.
- Il confronto tra massimale contributivo e massimale pensionabile richiede attenzione: l'innalzamento del massimale contributivo non implica automaticamente l'allineamento del massimale pensionabile; la modificazione di equilibri finanziari richiede scelta legislativa esplicita.
- In materie previdenziali caratterizzate da specialità e da esigenze di bilanciamento finanziario, l'interprete deve privilegiare soluzioni che rispettino la continuità del regime e i criteri direttivi di legge delega (equilibrio delle gestioni).
- Nei contenziosi previdenziali, l'accertamento dell'esistenza o meno di una abrogazione tacita comporta un'analisi combinata di testo normativo, sistema, finalità riformatrici e dibattito parlamentare; la mancanza di elementi testuali chiari favorisce il mantenimento della disciplina previgente.
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