Cassazione Civile, Sentenza n. 1772/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la riliquidazione della "quota B" della pensione di Russo senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale massimale operasse solo per la "quota A" e fosse superato per la "quota B" regolata dal d.lgs. n. 182/1997. L'INPS sosteneva che non c'è stata alcuna abrogazione (né espressa né tacita) del massimale per la quota B e che la norma del 1971 resta applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere abrogato il massimale pensionabile per la "quota B". La Cassazione ha affermato che non vi è stata abrogazione espressa né incompatibilità tale da giustificare un'abrogazione tacita: le norme del 1971, del 1992 e del 1997 sono compatibili e la disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo (compreso il limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971) continua ad operare anche per la quota B, almeno per i lavoratori iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con il principio di diritto che stabilisce l'applicazione del massimale previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 anche nella determinazione della quota B per le anzianità successive al 31 dicembre 1992 per gli iscritti anteriori al 31 dicembre 1995.
Norme richiamate
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 - art. 12, comma 7
«[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000».
La Corte ha ritenuto che questo limite, espressione di una scelta legislativa di contenimento della spesa e di specialità del regime spettacolo, rimane applicabile anche alla quota B della pensione (per i lavoratori iscritti prima del 31/12/1995), non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità.
d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 - art. 4, comma 8
«si applichi una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento 'sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312' ...; le quote che eccedono tale limite 'sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503'.
La Corte ha interpretato questo riferimento come compatibile con il mantenimento del massimale previsto dal regime speciale: la norma del 1997 ha rimodulato aliquote e criteri ma non abroga il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile disciplinato dal 1971.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 - art. 12
La normativa del 1992 è richiamata dal d.lgs. 182/1997 per le aliquote di rendimento; la Corte sottolinea che il richiamo non implica la soppressione dei limiti di retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti speciali, essendo le previsioni (aliquote e limiti) strettamente connesse.
legge 8 agosto 1995, n. 335 - art. 1, comma 22 (delega)
«determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto... delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali...»
La legge di delega ha imposto al legislatore di garantire l'equilibrio delle gestioni e di salvaguardare le peculiarità dei regimi speciali; la Corte la usa come criterio interpretativo per escludere che il d.lgs. 182/1997 abbia voluto eliminare il massimale pensionabile, poiché ciò sarebbe confliggente con gli obiettivi di equilibrio finanziario indicati dalla delega.
legge 30 dicembre 1991, n. 412 - art. 11, comma 2
Riferita nella decisione per spiegare l'evoluzione del massimale contributivo (innalzamento a lire 1.000.000), la Corte evidenzia che l'esistenza di un massimale contributivo diverso non comporta automaticamente la soppressione del massimale pensionabile.
Massime di principio
- La mancanza di una abrogazione espressa di una norma di rilievo non consente di ritenere automaticamente abrogata la disciplina precedente; l'abrogazione tacita richiede incompatibilità palese o la regolazione completa della materia da parte della nuova norma.
- Quando una norma successiva richiama una norma anteriore (es. per aliquote o criteri), tale richiamo non vale automaticamente come rinuncia ai limiti e alle regole speciali contenute nella normativa preesistente, salvo chiaro e necessario contrasto.
- Nei regimi previdenziali speciali (es. lavoratori dello spettacolo) bisogna valutare la continuità della disciplina: limiti alla retribuzione pensionabile e limiti contributivi possono coesistere e la loro armonizzazione è questione di scelta legislativa, non di semplice interpretazione giudiziale.
- In presenza di una legge di delega che impone criteri direttivi (es. equilibrio delle gestioni previdenziali), l'interpretazione delle norme secondarie deve essere conforme a tali criteri e favorire soluzioni che preservino la sostenibilità finanziaria.
- Per casi analoghi, l'orientamento della Corte indica: non applicare modifiche 'per tacita abrogazione' se non sussistono ragioni sistematiche o testuali forti; preferire la soluzione che garantisce certezza e continuità del sistema normativo.
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