Cassazione Penale, Sentenza n. 9042/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma in appello della condanna per concorso in rapina aggravata. Si deduceva: (1) nullità/violazione del diritto di difesa per assenza dell'interprete al momento della redazione della querela (la persona offesa firmava in caratteri coreani, quindi la querela sarebbe inutilizzabile per mancata consapevolezza del contenuto); (2) errata qualificazione giuridica del fatto: la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come furto e non come rapina, perché la caduta a terra degli oggetti sarebbe stata il risultato di un mezzo fraudolento e non di violenza sulla persona.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla questione dell'interprete ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: non risultavano elementi che dimostrassero l'ignoranza dell'italiano da parte della persona offesa e, comunque, l'eventuale nullità sarebbe una nullità di regime intermedio suscettibile di sanatoria alla luce della giurisprudenza (Sez. U. Cielinsky). Sulla qualificazione del fatto la Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, ritenendo correttamente ricostruiti gli elementi di violenza/contrasto (trattenere e strattonare la vittima) tali da integrare il reato di rapina e non il furto. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamata in relazione al rito: il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto ai sensi della norma (procedura derogata per motivi straordinari), come annotato nelle attività processuali.
art. 143 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in ordine a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte lo ha considerato nel quadro della doglianza sull'assenza dell'interprete, ritenendo la questione manifestamente infondata o sanabile.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sulla qualificazione del reato (attinente ai mezzi di impugnazione relativi alle decisioni); la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per reiterazione delle argomentazioni già svolte e per non aver confutato la motivazione della sentenza impugnata.
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale sul reato di rapina: la Corte ha confermato che i fatti rientrano negli estremi di questa norma, avendo riscontrato condotte violente (trattenere e strattonare) funzionali all'appropriazione dei beni.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: comando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende (equa determinazione di euro 3.000).
Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006 (Cielinsky)
Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che una nullità 'a regime intermedio' può essere sanata da atti processuali successivi (es. richiesta di accesso al rito a prova contratta), e quindi non sempre determina inutilizzabilità automatica degli atti.
Massime di principio
- L'assenza dell'interprete al momento di atti come la querela non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'atto: occorre valutare se la parte fosse in grado di comprendere la lingua e se la nullità sia di quelle sanabili (nullità di regime intermedio) secondo giurisprudenza consolidata.
- La distinzione tra furto e rapina si basa sulla presenza di violenza o minaccia diretta alla persona: se emerge che l'autore ha trattenuto o strattonato la vittima o comunque usato violenza finalizzata all'appropriazione, la fattispecie andrà inquadrata come rapina e non come furto.
- La Corte di Cassazione non è luogo per la rinnovazione della valutazione delle prove: le censure che richiedono rivalutazione del materiale probatorio o che reiterano argomenti già esaminati in appello sono spesso inammissibili.
- Chi impugna in Cassazione deve confrontarsi esplicitamente con la motivazione della sentenza impugnata; il mancato confronto con le argomentazioni del giudice di merito rende la doglianza inadatta a superare la soglia di ammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche: il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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