Ordinanza n. 2399/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto da un'impresa e rilasciato in suo favore. L'atto era stato conosciuto dopo la proposizione di un ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego formatosi su un'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata ai sensi della l. 241/1990. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi, precedenti e successivi. Nella fase cautelare il ricorrente ha domandato la sospensione dell'efficacia della revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti entrambi i presupposti dell'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, sulla base delle risultanze istruttorie e del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ravvisato la carenza di elementi utili all'accoglimento del ricorso e l'assenza del requisito richiesto dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto dal ricorrente. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio non è stato dimostrato in atti e, comunque, è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
artt. 22 e 23 d.lgs. 286/1998
Disposizioni richiamate come base normativa del nulla osta al lavoro subordinato revocato.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Disposizione richiamata in relazione al nulla osta al lavoro subordinato.
art. 116 c.p.a.
Richiamato con riferimento al precedente ricorso contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi.
l. 241/1990
Richiamata quale disciplina dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo non può essere concessa quando, al sommario esame proprio della fase incidentale, manchino elementi utili a sostenere la fondatezza del ricorso e quindi il fumus boni iuris.
- Il periculum in mora deve essere dimostrato in atti dal richiedente; in mancanza di prova del pregiudizio grave e attuale, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Anche quando sia allegato un pregiudizio, questo può risultare recessivo rispetto all'interesse pubblico, con conseguente diniego della tutela cautelare.
- La mancanza del requisito previsto dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce, nella valutazione cautelare, un elemento contrario alla sospensione della revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
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