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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, presente in Italia dal 2002, aveva chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo. La Questura lo aveva negato ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5 d.lgs. 286/1998, ritenendolo pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica sulla base di tre precedenti penali relativi a detenzione e acquisto illecito di stupefacenti e porto abusivo di armi, di un avviso orale, di ulteriori illeciti amministrativi e penali, di un procedimento pendente e di frequentazioni con soggetti gravati da precedenti. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5 d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'estinzione del reato oggetto di patteggiamento avrebbe dovuto essere equiparata alla riabilitazione e avrebbe escluso l'efficacia ostativa della condanna. Il secondo motivo deduceva la violazione delle medesime disposizioni, dell'art. 8 CEDU e l'eccesso di potere per mancata o insufficiente comparazione tra sicurezza pubblica e vita privata e familiare, valorizzando la lunga permanenza in Italia, il matrimonio, i quattro figli minori, l'inserimento lavorativo e il pregiudizio derivante dall'espulsione. Il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, assumendo che la Questura avrebbe dovuto considerare in concreto la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e lavorativo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha affermato che l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p. non elimina il fatto storico né impedisce di considerare la condanna nella valutazione concreta della pericolosità sociale. Essa non equivale alla riabilitazione, che presuppone la prova effettiva e costante della buona condotta; l'estinzione richiede invece soltanto che non siano commessi reati della stessa indole nel periodo rilevante. L'estinzione elimina l'automatismo ostativo, ma non preclude una valutazione amministrativa motivata fondata anche sulla condanna estinta. Nel caso concreto la Questura non si è basata esclusivamente sul patteggiamento, ma su un complesso di elementi ulteriori: altre condanne, un procedimento penale pendente, l'avviso orale e diversi illeciti amministrativi, anche in materia di stupefacenti. Il TAR ha ritenuto così rispettata anche la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, poiché la condanna per l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è stata considerata automaticamente ostativa, ma quale elemento della valutazione concreta di pericolosità. Il secondo motivo è stato respinto perché la Questura aveva esaminato la situazione familiare rappresentata dal ricorrente, ritenendo prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica. Tale bilanciamento è stato giudicato non irragionevole né sproporzionato in rapporto agli elementi a carico del ricorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che la tesi secondo cui il ricorrente sarebbe l'unica fonte di sostentamento della famiglia era smentita dalla dichiarazione dei redditi, dalla quale risultava che i figli erano fiscalmente a suo carico solo per il 50%. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché l'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 riguarda i permessi UE per soggiornanti di lungo periodo, mentre il ricorrente non era titolare di tale permesso. Le spese del giudizio sono state compensate, anche in considerazione della limitata attività difensiva dell'Amministrazione e della condanna già disposta per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica

    La disposizione non impone necessariamente un automatismo ostativo quando la condanna rientra nell'ambito considerato dalla norma, soprattutto dopo l'estinzione del reato; l'Amministrazione deve poter fondare il diniego su una valutazione concreta e motivata della pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    salvo che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio

    La valutazione del rinnovo deve tenere conto degli elementi sopravvenuti e della situazione concreta dell'interessato; l'estinzione di una condanna non impedisce, da sola, di considerare il fatto storico e gli ulteriori elementi di pericolosità.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    valutazione in concreto dei singoli casi, che tenga conto, tra l’altro, ai fini del rinnovo dei titoli di soggiorno, della durata della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, nonché del suo inserimento sociale e lavorativo

    La disposizione è riferita ai titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e non si applica al titolare di un ordinario permesso di soggiorno per lavoro.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La condanna per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti non è stata trattata come automaticamente ostativa, ma come elemento concorrente nella valutazione concreta della pericolosità sociale.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    L'estinzione del reato conseguente al patteggiamento non equivale alla riabilitazione e non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico e la condanna nella valutazione della pericolosità sociale; elimina tuttavia l'automatismo ostativo.

  • art. 167 c.p.

    L'estinzione del reato presuppone, nel periodo rilevante, la mancata commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, senza richiedere l'accertamento della buona condotta effettiva e costante previsto per la riabilitazione.

  • art. 179 c.p.

    il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta

    La riabilitazione richiede un accertamento qualificato della buona condotta del condannato e si distingue, per presupposti ed effetti, dall'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita privata e familiare richiede un bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; il diniego è legittimo quando la prevalenza della sicurezza sia motivata e non risulti irragionevole o sproporzionata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La situazione familiare rappresentata dall'interessato nelle osservazioni al preavviso di rigetto deve essere considerata dall'Amministrazione nel procedimento di rinnovo.

  • art. 4, commi 1 e 5, d.l. 19/2020

    Le violazioni amministrative delle misure di contenimento Covid-19 sono state considerate, insieme agli altri elementi, nella valutazione complessiva della condotta dello straniero.

  • art. 88/2023 Corte costituzionale

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'automatismo ostativo riferito alla condanna per l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 impone una valutazione concreta della pericolosità sociale; tale esigenza è stata ritenuta rispettata nel caso esaminato.

Massime di principio

  • L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. non equivale alla riabilitazione e non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico e la condanna nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
  • L'estinzione del reato fa venir meno l'automatismo ostativo della condanna, ma non preclude il diniego del permesso di soggiorno quando l'Amministrazione motivi concretamente la pericolosità sociale sulla base della condanna estinta e di ulteriori elementi individualizzanti.
  • Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno non può fondarsi automaticamente su una condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ma può essere legittimamente adottato all'esito di una valutazione concreta e motivata della pericolosità sociale, conforme ai limiti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve ponderare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con la durata della permanenza, la vita familiare, l'inserimento lavorativo e gli altri interessi personali dello straniero; il giudizio è legittimo se tale comparazione è effettiva, motivata e non irragionevole o sproporzionata.
  • L'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, relativo alla valutazione della durata della permanenza e dell'inserimento sociale e lavorativo, si applica ai permessi UE per soggiornanti di lungo periodo e non al rinnovo di un ordinario permesso di soggiorno per lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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