Sentenza n. 13475/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, recante il riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica del docente, per un importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero alle statuizioni di condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte ed era decorso il termine di 120 giorni. È stata inoltre riconosciuta la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. L’amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non ha dimostrato né chiarito di avere eseguito la sentenza. Il giudice ha affermato che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie a garantirne l’attuazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della competenza del TAR per l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’amministrazione deve provvedere spontaneamente prima dell’attivazione dell’esecuzione forzata o del giudizio di ottemperanza.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale da eseguire quale base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Pur non espressamente indicato nel dispositivo normativo della sentenza, il potere di nomina del commissario ad acta è esercitato nell’ambito dei poteri propri del giudice dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di chiarimenti o di prova dell’adempimento, l’allegato inadempimento del creditore può essere accolto secondo la regola di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato con efficacia di giudicato dal giudice della cognizione.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La competenza del giudice amministrativo in sede di ottemperanza sussiste anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, nei limiti e secondo le regole stabilite dal codice del processo amministrativo.
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