Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale elevato dalla polizia locale per circolazione di un veicolo di proprietà di un soggetto che avrebbe apposto una targa prova pur essendo il mezzo già immatricolato e privo di copertura assicurativa obbligatoria. Il destinatario del verbale propose ricorso al prefetto ex art. 203 cod. strada; il prefetto accolse il ricorso e dispose l'archiviazione del verbale. L'ente locale, quale beneficiario finale delle somme che sarebbero state dovute in caso di ordinanza-ingiunzione, impugnò il provvedimento innanzi al giudice amministrativo. Il TAR dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la materia delle sanzioni del codice della strada appartenga al giudice ordinario. Riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace, questi sollevò d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che l'archiviazione prefettizia fosse atto endoprocedimentale non immediatamente impugnabile e che, in mancanza di una previsione espressa, non potesse ravvisarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite sono state quindi chiamate a stabilire se l'impugnazione dell'archiviazione prefettizia proposta dall'ente beneficiario delle sanzioni appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario oppure a quella del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che l'impugnazione dell'archiviazione prefettizia, anche se proposta dall'ente locale e anche se diretta a contestare vizi del procedimento amministrativo, rientri nel sistema delle opposizioni in materia di sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, nel quale la cognizione del merito spetta al giudice ordinario. La causa è stata quindi rimessa al Giudice di pace di Macerata per la prosecuzione nel termine di legge, restando impregiudicata la valutazione di ammissibilità della domanda nel merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
art. 203 D. Lgs. n. 285/1992
consente al trasgressore di proporre ricorso al prefetto; il procedimento prefettizio può concludersi con archiviazione o con ordinanza-ingiunzione.
art. 204 D. Lgs. n. 285/1992
se il prefetto ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di pagamento; se non lo ritiene fondato emette ordinanza motivata di archiviazione.
art. 205 D. Lgs. n. 285/1992
contro l'ordinanza-ingiunzione è esperibile opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria; il silenzio sulla archiviazione non è letto come devoluzione al giudice amministrativo.
art. 18 L. n. 689/1981
richiamato come modello generale di archiviazione amministrativa, analogamente al procedimento del codice della strada.
art. 22 L. n. 689/1981
precedente richiamato per escludere la proponibilità, da parte del Comune, dell'opposizione contro l'archiviazione prefettizia.
art. 204-bis D. Lgs. n. 285/1992
introduce l'opposizione immediata al verbale di contestazione dinanzi al giudice ordinario; conferma la centralità del rimedio giurisdizionale civile nel sistema delle sanzioni stradali.
art. 6 D. Lgs. n. 150/2011
richiamato quale disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione in materia sanzionatoria stradale.
art. 7 D. Lgs. n. 150/2011
richiamato per il procedimento relativo all'opposizione al verbale di contestazione.
art. 7, comma 8, D.Lgs. n. 104/2010
non incide sulla giurisdizione perché limita il ricorso straordinario alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, mentre la materia in esame appartiene al giudice ordinario.
art. 24 Cost.
richiamato nelle critiche dottrinali ma non ritenuto ostativo alla soluzione adottata.
art. 128 Cost.
richiamato nelle critiche dottrinali ma non ritenuto ostativo alla soluzione adottata.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche quando l'impugnazione investa il provvedimento prefettizio di archiviazione emesso a seguito di ricorso amministrativo.
- Ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, assume rilievo l'oggetto sostanziale della controversia, cioè l'accertamento della sussistenza dell'illecito e della conseguente pretesa sanzionatoria, non il solo esito formale del procedimento prefettizio (archiviazione o ordinanza-ingiunzione).
- Il silenzio della disciplina speciale sulla impugnazione dell'archiviazione prefettizia non comporta attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, potendo invece riflettere l'assenza di interesse ad agire del trasgressore e le ragioni sistematiche che escludono, per l'ente locale, un autonomo potere di opposizione nel caso già scrutinato dalla fase prefettizia.
- Il sistema delle opposizioni in materia di sanzioni stradali configura un rimedio giurisdizionale unitario e speciale, devoluto al giudice ordinario, che può investire sia questioni di legittimità del procedimento sia questioni di merito sull'accertamento dell'illecito e sulla misura della sanzione.
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