Sentenza n. 4712/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sulla domanda in data 7 giugno 2024, di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna; successiva istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a. relativa all’inerzia del commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda del 7 giugno 2024, avente a oggetto il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Nel corso del giudizio era stata inoltre depositata, il 5 gennaio 2026, un’istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a., con la quale si deduceva l’inutile decorso del termine assegnato al commissario ad acta nominato con la sentenza n. 9543/2025 della Sezione. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato, il 7 marzo 2026, una dichiarazione di rinuncia all’istanza originaria di riconoscimento del titolo.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia del ricorrente alla domanda di riconoscimento del titolo e, conseguentemente, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a. relativa all’inerzia del commissario ad acta. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio ministeriale né la dedotta inerzia commissariale. Le spese della fase di giudizio sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, c.p.a.
istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a.
La rinuncia alla domanda sostanziale di riconoscimento del titolo determina la sopravvenuta carenza di interesse all’istanza relativa all’inerzia del commissario ad acta.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili; la decisione definisce il giudizio dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili; non emerge dal testo una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda sostanziale oggetto del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle iniziative processuali volte a far accertare l’inerzia dell’amministrazione o del commissario ad acta in relazione a quella stessa domanda.
- Quando, prima della decisione, viene meno l’interesse attuale alla definizione dell’azione avverso il silenzio e delle relative istanze di esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della legittimità del silenzio o dell’inerzia.
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