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Sentenza

Sentenza n. 1433/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento dell'ordinanza n. 277 del 20 maggio 2021 adottata dal Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio (U.O. Sportello Unico per l'edilizia privata) del Comune di Rosignano Marittimo avente ad oggetto “ordinanza di demolizione opere abusive ai sensi dell'art. 206 L.R.T. 65/2014 – Pratica Edilizia n. 139/2018” nella parte riferita al complesso costituito di dodici unità immobiliari di cui al P. di C. n. 700/2001; nonché degli atti alla medesima comunque presupposti, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202101057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a difformità edilizie riscontrate in dodici unità immobiliari e nelle sistemazioni esterne del complesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 206, comma 1, della l.r. Toscana n. 65/2014, deducendo tre motivi. Con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 206 l.r. Toscana n. 65/2014 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e motivazione, indeterminatezza e perplessità, sostenendo che la descrizione delle difformità fosse generica, basata su rilievi a campione e, quanto alle opere esterne, su misurazioni approssimative. Con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 206, 143, 211, 134 e 135 l.r. Toscana n. 65/2014 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea valutazione, sostenendo che le modifiche rispetto al permesso di costruire fossero varianti in corso d’opera non sanzionabili e che alcuni manufatti in legno costituissero opere prive di rilevanza edilizia. Con il terzo hanno dedotto violazione degli artt. 206 e 209 l.r. Toscana n. 65/2014 e carenza del presupposto, lamentando la mancata notificazione del diniego di sanatoria richiamato nell’ordinanza. Nel corso del giudizio hanno inoltre invocato le tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, anche nella formulazione introdotta dal d.l. n. 69/2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso relativamente al terzo motivo, poiché i ricorrenti, prendendo atto in memoria della prova della notificazione del diniego di sanatoria, hanno manifestato una sopravvenuta carenza di interesse sulla censura. Ha respinto il primo motivo: l’ordinanza poteva motivare per relationem mediante rinvio ai rapporti della polizia municipale e alle planimetrie di rilievo, purché gli atti richiamati fossero indicati e resi disponibili; non sussisteva invece un obbligo di notificare previamente o contestualmente tutti gli atti richiamati. I ricorrenti non avevano dimostrato di essersi attivati per ottenerne copia e, comunque, avevano mostrato di conoscere concretamente le difformità, avendole contestate nel merito. Ha respinto anche il secondo motivo. Ai sensi degli artt. 143, comma 3, e 211, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014, il riconoscimento delle varianti in corso d’opera non sanzionabili presuppone il deposito dello stato finale dell’opera effettivamente realizzata, corredato dall’attestazione del professionista, entro la comunicazione di ultimazione dei lavori. Poiché la dichiarazione di fine lavori del 5 dicembre 2011 attestava la corrispondenza delle opere al titolo edilizio e non rappresentava le difformità, queste non potevano essere riconosciute postumamente come varianti. L’omissione rilevava quale mancato assolvimento dell’onere di provare l’origine delle difformità, con effetto decadenziale, e non come mera omissione della comunicazione di inizio lavori sanzionabile pecuniariamente. È stata inoltre ritenuta non provata l’irrilevanza edilizia dei manufatti in legno, per insufficienza delle allegazioni e della documentazione. Infine, le tolleranze costruttive introdotte o ampliate dal d.l. n. 69/2024 non potevano essere utilizzate per valutare la legittimità di un’ordinanza adottata nel 2021, in applicazione del principio tempus regit actum, ferma la possibilità di una successiva verifica amministrativa su specifica iniziativa degli interessati. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 206 l.r. Toscana n. 65/2014

    ordinanza di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi

    La disposizione costituisce la base del potere repressivo esercitato dal Comune nei confronti delle difformità edilizie accertate.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    motivazione per relationem

    La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama atti precedenti, ne indica gli estremi e li rende disponibili all’interessato; non è necessario notificare tutti gli atti richiamati.

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    diritto di accesso agli atti del procedimento

    L’interessato può acquisire gli atti richiamati mediante accesso; la mancata attivazione dell’interessato può rendere a lui imputabile la mancata conoscenza della documentazione.

  • art. 143, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014

    Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori.

    Il deposito tempestivo dello stato finale effettivamente realizzato è condizione per il riconoscimento delle varianti in corso d’opera non comportanti la sospensione dei lavori.

  • art. 211, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014

    Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti in corso d’opera, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 143, commi 1 e 2, fermo restando l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera di cui all’articolo 143, comma 3.

    La non sanzionabilità delle varianti presuppone anche l’adempimento dell’obbligo di deposito dello stato finale; la mancata rappresentazione delle difformità impedisce il riconoscimento postumo della variante.

  • art. 137 l.r. Toscana n. 65/2014

    opere prive di rilevanza edilizia

    L’esenzione dal previo titolo edilizio per manufatti leggeri richiede la prova delle condizioni previste dalla disposizione; allegazioni e produzioni insufficienti non consentono di riconoscere l’irrilevanza edilizia.

  • art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina sopravvenuta sulle tolleranze costruttive non può essere applicata per valutare la legittimità di un provvedimento adottato anteriormente alla sua entrata in vigore, salva una successiva verifica amministrativa su iniziativa dell’interessato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima quando l’amministrazione indica gli atti richiamati e li rende accessibili all’interessato; non è necessario notificare autonomamente ciascun atto presupposto o richiamato.
  • Quando la legge regionale subordina la non sanzionabilità delle varianti in corso d’opera al deposito dello stato finale dell’opera effettivamente realizzata entro la comunicazione di ultimazione dei lavori, la mancata rappresentazione delle difformità impedisce il loro riconoscimento postumo come varianti e comporta la perdita del relativo beneficio.
  • L’omesso deposito dello stato finale dell’opera non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sanzione prevista per l’omessa comunicazione di inizio lavori, quando tale omissione incide sull’assolvimento dell’onere di provare l’origine delle difformità edilizie come varianti in corso d’opera.
  • Le tolleranze costruttive introdotte o ampliate da una disciplina sopravvenuta non possono essere utilizzate per scrutinare la legittimità di un provvedimento repressivo edilizio adottato prima dell’entrata in vigore della novella, in applicazione del principio tempus regit actum; resta possibile una successiva verifica amministrativa secondo la nuova disciplina.
  • La qualificazione di un manufatto leggero come opera priva di rilevanza edilizia richiede la prova delle condizioni normative che consentono di prescindere dal titolo abilitativo; in difetto di adeguate allegazioni e documenti, la qualificazione non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereTermini del procedimento

Testo integrale

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