Cassazione Civile, Sentenza n. 10306/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto inammissibile la trasposizione in capo al professionista Martella delle sanzioni originate dagli avvisi di accertamento notificati all'Associazione Costruttori Edili s.r.l., sostenendo che: a) gli atti presupposti (in particolare la sentenza penale e gli avvisi originari) non fossero stati adeguatamente allegati o comunicati; b) l'art. 1 della legge n. 423/1995 sarebbe applicabile soltanto alle sanzioni per omesso versamento e non ad altre violazioni formali/meritevoli di sanzione. L'Agenzia ha chiesto la cassazione della sentenza per violazione di norme tributarie e processuali; Martella ha resistito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto infondati i rilievi del giudice di merito relativi all'allegazione degli atti: la sentenza penale e gli estratti degli avvisi erano adeguatamente richiamati per relationem e l'atto di contestazione conteneva gli elementi richiesti dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 (fatti, elementi probatori, norme applicate, criteri di determinazione delle sanzioni). Ha altresì interpretato l'art. 1 della l. n. 423/1995 in senso estensivo: la commutazione delle sanzioni sul professionista è applicabile anche quando le violazioni riguardano omissioni che, pur comprendendo aspetti formali (es. omessa dichiarazione), sono connesse all'omesso pagamento derivante dalla condotta del professionista. Decidendo nel merito la Corte ha quindi respinto il ricorso introduttivo del controricorrente (Martella) e ha condannato quest'ultimo alle spese.
Norme richiamate
legge n. 423/1995, art. 1
La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento ... e' sospesa nei confronti del contribuente ... La disposizione poi istituisce la c.d. “commutazione” della sanzione, trasferendo quest’ultima dal contribuente in capo all’infedele professionista una volta che quest’ultimo sia stato condannato in sede penale.
La Corte interpreta l'art. 1 in senso estensivo: la commutazione opera non solo per sanzioni strettamente legate alla sola omissione di pagamento, ma anche quando l'omissione di pagamento è conseguenza di violazioni formali (es. omessa dichiarazione, omessa tenuta delle scritture) attribuibili al professionista; la norma nasce per sollevare il contribuente quando il professionista ha cagionato l'inadempimento, previo soddisfacimento dei presupposti (denuncia, sospensione, condanna penale definitiva).
d.lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 2
deve essere notificata la contestazione con indicazione dei fatti attribuiti, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri di determinazione delle sanzioni.
La Corte ritiene che l'atto di contestazione impugnato conteneva i requisiti di cui all'art.16(2): la semplice allegazione in estratto o il richiamo per relationem degli atti presupposti può essere sufficiente se dall'atto risultano compiutamente i fatti, i riferimenti normativi e i criteri di calcolo delle sanzioni.
d.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 3
Richiamata per motivare la portata dell'esimente generale: la norma individua l'ipotesi di esonero per il contribuente quando l'inadempimento dipende da terzi, e va coordinata con l'art.1 della legge 423/1995 (che è una disciplina speciale riferita al professionista e alla necessità di condanna penale).
d.p.r. n. 600/1973, art. 42
Citato dagli attori ma non ritenuto violato dalla Corte: le contestazioni di forma relative all'allegazione degli atti sono superabili quando l'atto fornisce un richiamo sufficiente e la difesa del contribuente non è pregiudicata.
d.lgs. n. 472/1997, art. 17
Norma richiamata negli atti processuali; la sentenza tratta comunque la questione sulla base dei requisiti formali e sostanziali della contestazione e dell'applicabilità dell'art.1 legge 423/1995.
legge n. 212/2000, art. 7
Richiamata tra le norme indicate dall'Agenzia nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione delle regole di diritto processuale e di difesa richiamate dall'art.7.
decreto-legge 179/2012, art. 16-undecies
Norma sulla certificazione di conformità degli atti digitali: la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di improcedibilità basata su certificazione digitale mancante, perché la parte aveva prodotto successiva attestazione autografa della conformità della relata e la costituzione del controricorrente aveva sanato eventuali vizi.
Massime di principio
- L'art. 1 della legge n. 423/1995 va interpretato in senso ampio: la commutazione delle sanzioni sul professionista si applica ogniqualvolta la condotta del professionista abbia determinato l'omesso pagamento delle imposte, anche se ciò comporta violazioni formali (es. omessa dichiarazione o tenuta delle scritture) strettamente connesse all'omesso versamento.
- Per la notificazione della contestazione al professionista è sufficiente che l'atto contenga, anche per estratti o per relationem, i fatti attribuiti, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri di determinazione delle sanzioni (art.16(2) d.lgs.472/1997); non sempre è necessaria la riproduzione integrale degli atti originari se il richiamo è chiaro e consente la difesa.
- Il richiamo di una sentenza penale per relationem è ammissibile nelle liti tributarie quando la sentenza è indicata con elementi identificativi e la sua ricostruzione nell'atto consente al destinatario di conoscere il contenuto rilevante; la mancata allegazione integrale non preclude automaticamente l'azione dell'Amministrazione.
- Le irregolarità formali del deposito telematico (es. attestazione digitale senza firma autografa) possono essere sanate mediante successiva attestazione autografa e dalla valutazione complessiva degli atti depositati; la costituzione della controparte può altresì sanare vizi della relata.
- Il contribuente che invoca l'esimente della commutazione (o la propria estraneità) deve provare l'assenza di colpa di vigilanza o la fraudolenza del professionista; prove di falsificazione di documenti fiscali o modelli di pagamento costituiscono elementi decisivi per attribuire la responsabilità al professionista.
- Quando sussiste una condanna penale definitiva del professionista e sono stati rispettati i presupposti procedurali (denuncia, sospensione, ecc.) l'Amministrazione fiscale è legittimata a trasferire le sanzioni sul professionista.
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