Sentenza del 30/05/2022 n. 1769 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Atto tributario - notifica - raccomandata a.r. -incaricato alla ricezione - nome - illeggibilità - invalidità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la mancanza o l'illeggibilità del nome dell'incaricato alla ricezione compromette la prova della notifica: le formalità risultano errate e quindi la notifica non è stata provata/valevole. Conseguentemente l'atto tributario è stato dichiarato invalido ai fini della sua efficacia nei confronti del ricorrente (annullamento o mancata produzione di effetti della notifica).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la regolarità della notifica effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo che sull'avviso non risulti in modo leggibile o non sia indicato il nome della persona che si è qualificata come incaricata al recapito; per tale motivo la parte notificante non avrebbe assolto l'onere probatorio dell'avvenuta corretta consegna.
Norme richiamate
Norme sulle notificazioni del Codice di Procedura Civile
Le regole generali sulle notificazioni richiedono l'indicazione certa del soggetto che riceve; la mancata o illeggibile identificazione dell'incaricato impedisce di ritenere adempiuto l'onere probatorio sulla consegna.
Normativa tributaria in materia di notifiche (principi e disposizioni applicabili agli atti tributari)
In ambito tributario le notifiche devono rispettare le formalità previste dalle norme generali: un avviso di ricevimento privo di identificazione leggibile non consente di far valere la notifica a fini dell'efficacia dell'atto impositivo.
Principio giurisprudenziale sull'onere della prova della notifica
L'Amministrazione che invoca gli effetti della notifica ha l'onere di fornire prova chiara e univoca della regolare consegna; documentazione incompleta o illeggibile non soddisfa tale onere.
Massime di principio
- La mancanza o l'illeggibilità del nome dell'incaricato sulla ricevuta di consegna annulla la presunzione di conoscenza derivante dalla notifica: la notifica non è considerata provata.
- L'onere di provare la regolare notifica grava sull'amministrazione notificante; la semplice esibizione dell'avviso di ricevimento non leggibile non è sufficiente.
- In situazioni analoghe il contribuente può ottenere l'annullamento degli effetti dell'atto notificato contestando la formalità della notifica e producendo l'evidenza dell'illeggibilità o della mancata indicazione del nome.
- Per evitare il vizio, l'amministrazione dovrebbe accertare e documentare chiaramente l'identità dell'incaricato (nome leggibile, firma, qualifica) o utilizzare forme alternative di notificazione tracciabili (PEC, domiciliazione così come previsto dalle norme vigenti).
- Se esistono prove alternative, chiare e incontrovertibili (es. dichiarazioni dell'interessato, video, altri documenti che attestino la ricezione da parte di soggetto abilitato), il giudice potrebbe comunque ritenere provata la notifica nonostante il vizio formale, ma cioè richiede prova supplementare e non può essere data per scontata.
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