Sentenza n. 1419/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 746/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza alla sentenza n. 746/2025 del Tribunale ordinario di Brescia, pubblicata il 5 giugno 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero a consentire la generazione di buoni da 500 euro per ciascuna annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 giugno 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 13 marzo 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento da parte delle amministrazioni. La ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di un beneficio equipollente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, una volta scaduto il termine assegnato al Ministero. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può adottare gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, compresa l’inclusione della ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus, anche senza qualifica di docente di ruolo. Ha respinto la richiesta di astreinte: considerate la complessità della gestione del contenzioso seriale e l’esiguità del debito, la penalità sarebbe stata eccessivamente afflittiva. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze (ex multis, nn. 790 – 791 e 792 dell’11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025, 267 del 31.3.2025, 445 del 19.5.2025 e 552 del 13.6.2025).
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare attuazione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato; nel caso concreto il TAR ha ordinato l’esecuzione del titolo e predisposto la sostituzione commissariale in caso di persistente inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza n. 746/2025 del Tribunale ordinario di Brescia della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria del 13.3.2026, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
L’ottemperanza può essere richiesta per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la cui definitività deve risultare dagli atti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 5.6.2025), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni il pagamento di somme, il creditore deve attendere 120 giorni dalla notificazione prima di procedere all’esecuzione forzata o notificare precetto; tale termine era decorso nel caso esaminato.
art. 475 c.p.c.
Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
Dopo la riforma del 2022, l’avvio dell’esecuzione forzata non richiede l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, ma il rilascio della stessa in copia conforme.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione, infatti, esclude l’uso delle cd. astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, che, come chiarito da A.P. 15/2014, vanno valutate in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive: ritiene il Collegio che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre all’oggettiva complessità della gestione, da parte dell’Amministrazione, della mole di condanne disposte nell’ultimo biennio dai vari giudici del lavoro nell’ambito del contenzioso seriale di cui trattasi, anche l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; nel caso concreto hanno rilevato la gestione di un contenzioso seriale complesso e l’esiguità del debito.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.
Nel liquidare le spese in controversie seriali con posizioni processuali identiche, il compenso va adeguato tenendo conto degli incrementi progressivi previsti per ciascun soggetto oltre il primo; la serialità e la standardizzazione dell’attività giustificano una riduzione proporzionale dell’impegno riferibile al singolo ricorso.
Massime di principio
- È esperibile il giudizio di ottemperanza per attuare una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato; accertata la definitività del titolo e il persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione e fissare un termine per adempiere.
- Nei confronti delle amministrazioni soggette all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’azione esecutiva relativa a un titolo di pagamento non può essere intrapresa prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo; il decorso di tale termine consente di procedere all’attuazione coattiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, affidandogli l’adozione di tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice e può adottare anche atti amministrativi non previamente esercitati dall’amministrazione, nei limiti del comando giudiziale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, sulla base di una valutazione concreta, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, tenendo conto anche delle condizioni dell’amministrazione debitrice, della complessità della gestione e dell’entità del debito.
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