Sentenza del 15/04/2015 n. 1518 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - VALORE DELL'AVVIAMENTO - Mero computo aritmetico - Infondatezza dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata: l'accertamento del maggior valore dell'avviamento è stato considerato infondato perché basato su un mero calcolo aritmetico e non su una valutazione effettiva della redditività dell'azienda. Ne consegue l'annullamento o comunque il rigetto della pretesa fiscale fondata su tale metodo. Il principio è conforme a Cass. n. 3085/1995 e Cass. n. 4394/1995.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa fiscale relativa all'accertamento di un maggior valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro. La contestazione riguardava l'insufficienza e l'illegittimità di una determinazione basata su un mero computo aritmetico, senza una concreta valutazione della redditività aziendale. In presenza di tale contestazione, spettava all'Ufficio dimostrare sia la congruità del valore accertato sia la non congruità del valore dichiarato.
Norme richiamate
Imposta di registro - disciplina dell'accertamento del valore dell'avviamento
La determinazione del valore dell'avviamento deve fondarsi su una valutazione concreta della redditività aziendale e non può derivare esclusivamente da un calcolo aritmetico.
Cassazione civile, sentenza n. 3085/1995
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'Ufficio deve motivare e provare la congruità del maggior valore accertato.
Cassazione civile, sentenza n. 4394/1995
Richiamata come precedente conforme sull'inadeguatezza del mero computo aritmetico e sull'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Per accertare il valore dell'avviamento occorre considerare elementi economici sostanziali, in particolare la redditività effettiva o prospettica dell'azienda; un calcolo automatico o meramente matematico, da solo, non è sufficiente.
- Quando il contribuente contesta specificamente il valore accertato, l'Amministrazione deve dimostrare con elementi concreti la congruità della propria stima e l'inadeguatezza del valore dichiarato.
- Un accertamento privo di adeguata motivazione economica e probatoria può essere annullato, anche se il metodo utilizzato appare formalmente coerente o matematicamente corretto.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se l'Ufficio abbia esaminato la redditività, i risultati economici, le prospettive dell'impresa e gli altri elementi rilevanti, anziché applicare soltanto formule o percentuali standard.
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