Sentenza n. 1209/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di SALERNO n.911/2025, depositata e resa pubblica il 09.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5584/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 911/2025, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021, con accredito di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione lavoro e previdenza, era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione ai fini dell'intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, non avendo dimostrato l'attivazione della Carta elettronica del docente e l'accredito dell'importo dovuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo azionato era passato in giudicato, che era stata effettuata la notifica e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell'avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica del docente, con accredito di € 500,00 riferito all'anno scolastico 2020/2021, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla richiesta formale del ricorrente e imponendogli di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte: pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico integrassero, nel caso concreto, ragioni ostative alla condanna. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice deve valutare discrezionalmente anche ulteriori ragioni ostative, collegate alle difficoltà dell'adempimento pubblico, ai vincoli di bilancio e alla finanza pubblica.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, anche d'ufficio, un commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, senza che l'amministrazione abbia dimostrato l'integrale adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere entro un termine determinato tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative connesse alle difficoltà dell'adempimento pubblico, ai vincoli di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
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