Cassazione Civile, Ordinanza n. 32664/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per ottenere l'inefficacia, nei confronti della massa, della cessione di crediti effettuata dalla società poi fallita in favore di due società cessionarie. I giudici di merito hanno qualificato la cessione come mezzo anomalo di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ritenendo non vinta la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza e non provata l'esenzione revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, n. 2, l.fall. Le cessionarie hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., degli artt. 56 e 67 l.fall. e dell'art. 2909 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo. Sostenevano che parte delle somme incassate dai debitori ceduti, per euro 84.500, fosse poi rientrata nelle casse della cedente, come da bonifici prodotti, con conseguente ingiusto arricchimento del fallimento; inoltre invocavano un giudicato esterno formatosi in altro giudizio e criticavano il rigetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, la deduzione del giudicato esterno, poiché i ricorrenti avevano riportato solo uno stralcio della precedente sentenza senza trascriverla integralmente né provare il suo passaggio in giudicato con la certificazione richiesta. Quanto alla pretesa restitutoria e alla compensazione, la Corte ha osservato che la domanda di ripetizione doveva essere fatta valere nelle forme dell'accertamento del passivo e che, in ogni caso, la sentenza impugnata si era conformata al principio per cui, in caso di revocatoria fallimentare accolta, il debito verso la massa non può essere compensato con crediti verso il fallito, salvo i crediti e debiti derivanti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito. Sono state poste le spese a carico delle ricorrenti e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
comma 1, n. 2; comma 3, n. 2
La cessione di crediti, quando non prevista come contestuale mezzo di estinzione del debito, può integrare un mezzo anomalo di pagamento soggetto a revocatoria; l'esenzione revocatoria richiede la prova dei relativi presupposti.
art. 56 l.fall.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di compensazione nel fallimento, ma la Corte ribadisce che la compensazione non opera tra debiti verso la massa sorti per effetto della revocatoria e crediti verso il fallito, salvo rapporti direttamente intercorsi con il fallito.
art. 2909 c.c.
Invocato per il giudicato esterno; la Corte afferma che il giudicato deve essere dedotto e provato con specificità, mediante trascrizione integrale della decisione e prova del passaggio in giudicato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma la censura non è scrutinata nel merito perché inammissibile.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
Viene evocato come parametro del ricorso, ma il motivo è reputato inammissibile per difetto di specificità e mancata correlazione al decisum.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Per dedurre il giudicato esterno è necessaria l'idonea certificazione attestante che la sentenza non è più soggetta a impugnazione.
artt. 93 ss. l.fall.
Il rito dell'accertamento del passivo è il veicolo per far valere una domanda riconvenzionale di condanna o di accertamento favorevole verso il fallimento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi invochi un giudicato esterno deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza: occorre trascrivere integralmente la decisione rilevante e dimostrarne documentalmente il passaggio in giudicato.
- La mancata contestazione della controparte non equivale a prova del giudicato; la prova dell'irrevocabilità della sentenza resta a carico di chi la deduce.
- In materia fallimentare, la domanda di restituzione di somme verso il fallimento deve essere coltivata secondo le regole dell'accertamento del passivo, non potendo essere surrettiziamente ottenuta nel giudizio promosso dal curatore senza il rispetto del relativo rito.
- La compensazione non è utilizzabile per neutralizzare un debito restitutorio sorto per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, salvo che credito e debito derivino da rapporti direttamente intercorsi con il fallito.
- La qualificazione di una cessione di crediti come mezzo anomalo di pagamento può renderla assoggettabile a revocatoria fallimentare quando non risulti pattuita come modalità fisiologica e contestuale di estinzione del debito.
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