Cassazione Penale, Ordinanza n. 23449/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre sentenze irrevocabili: una relativa a partecipazione ad associazione di tipo mafioso; una relativa a reati di tentata estorsione ed associazione mafiosa, già oggetto di precedente riconoscimento del vincolo; e una relativa a estorsione in concorso. Il ricorrente sosteneva che i reati successivi dovessero essere ricondotti al medesimo disegno criminoso dell'associazione mafiosa di appartenenza, valorizzando la comune tipologia estorsiva e la contiguità con il sodalizio. Il giudice dell'esecuzione aveva invece escluso la continuazione perché il fatto estorsivo successivo presentava specificità e finalità non sovrapponibili ai reati-fine della compagine e perché mancava qualsiasi elemento concreto idoneo a dimostrare che quel fatto fosse stato programmato al momento dell'ingresso nell'associazione; inoltre aveva ritenuto che la partecipazione al sodalizio non bastasse, da sola, a provare l'unicità del disegno criminoso. In cassazione il ricorso censurava il diniego della continuazione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze meramente fattuali, non specificamente confrontate con la motivazione dell'ordinanza e comunque dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva logicamente escluso la medesimezza del disegno criminoso tra i fatti posti a base delle diverse condanne. La Corte ha ribadito che la partecipazione a un'associazione per delinquere o di tipo mafioso non vale, di per sé sola, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso rispetto ai reati-fine; occorre invece una verifica puntuale che quei reati fossero stati programmati sin dall'ingresso nel sodalizio. Inoltre ha osservato che il ricorso mirava sostanzialmente a una diversa lettura dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
regola l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis; richiede la verifica dell'unicità del disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse condanne.
art. 81, comma 2, c.p.
la continuazione presuppone che le singole condotte siano espressione di un medesimo disegno criminoso, da accertare in concreto e non desumibile automaticamente dalla sola appartenenza al sodalizio criminoso.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 416-bis c.p.
richiamato come titolo di condanna per associazione di tipo mafioso, rilevante ai fini del giudizio sulla continuazione con i reati-fine.
art. 629 c.p.
richiamato come reato di estorsione oggetto di una delle condanne poste a raffronto nel giudizio sulla continuazione.
art. 56 c.p.
richiamato in relazione a una precedente condanna per tentata estorsione.
art. 110 c.p.
richiamato in relazione al concorso di persone nel reato di estorsione contestato in una delle sentenze richiamate.
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione criminosa, anche di tipo mafioso, non costituisce di per sé prova dell'unicità del disegno criminoso rispetto ai reati-fine: il giudice deve accertare in concreto che i singoli fatti fossero stati programmati al momento dell'adesione al sodalizio.
- Il riconoscimento della continuazione tra condanna per associazione mafiosa e reati successivi richiede elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente la mera omogeneità della tipologia dei reati o il loro collegamento con gli scopi dell'organizzazione.
- Il diniego della continuazione è legittimo quando il giudice evidenzi la diversità delle finalità, la specificità del fatto successivo e l'assenza di indici sintomatici di un medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale fattuale né la proposta di una lettura alternativa degli elementi di merito se il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce doglianze di fatto già esaminate e disattese con argomenti logici e giuridici adeguati, senza evidenziare reali vizi di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
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