Cassazione Penale, Sentenza n. 20621/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna con un unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. sostenendo che, dopo la sua assoluzione per il reato di bancarotta documentale (per non aver commesso il fatto), la pena originariamente inflitta non avrebbe dovuto rimanere invariata. La difesa deduce che, avendo il fatto relativo alla bancarotta documentale subito un ridimensionamento (assoluzione), la pena complessiva doveva essere rideterminata in diminuzione perché l'eliminazione di quella componente del quadro criminoso avrebbe dovuto ridurre la misura della sanzione; inoltre si censura la carenza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, abbia correttamente determinato la pena: l'assoluzione dal reato di bancarotta documentale ha fatto venir meno l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 1, n. 1 l. fall., ma la pena precedentemente inflitta per la bancarotta fraudolenta (reato per cui la condanna è rimasta definitiva) era già stata fissata al minimo edittale dopo che il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione e in prevalenza sull'aggravante contestata. Poiché la pena residua non poteva essere ulteriormente ridotta senza violare il minimo edittale previsto dall'art. 216 l. fall., non si è configurata l'illegalità della pena e non è stato violato il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 4 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come titolo formale del motivo di ricorso (lett. b, c ed e): il ricorso ha censurato inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione; il Collegio ha ritenuto il motivo infondato.
art. 219, comma 1, n. 1 legge fallimentare
L'eliminazione dell'aggravante disciplinata da tale norma (a seguito dell'assoluzione per bancarotta documentale) è stata considerata, ma non ha comportato automaticamente una riduzione della pena perché il giudice di primo grado aveva già neutralizzato la rilevanza dell'aggravante riconoscendo le attenuanti nella massima estensione.
art. 216, comma 1 legge fallimentare
Richiamato per indicare il minimo edittale applicabile al reato di bancarotta fraudolenta: la Corte ha ritenuto che la pena inflitta fosse già al minimo previsto dalla norma e quindi non ulteriormente riducibile senza violare il limite minimo stabilito dalla legge.
art. 597, comma 4 cod. proc. pen.
«se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita»
La Corte precisa che il divieto di reformatio in peius protegge l'appellante da un peggioramento dovuto all'appello, ma non impone la diminuzione della pena quando, a seguito della riformulazione dei fatti o di parziale assoluzione, la pena complessiva non sia ulteriormente riducibile per rispetto dei limiti di legge (es. minimo edittale) e quindi rimanga legale.
Massime di principio
- L'assoluzione parziale che elimina una componente aggravante non determina automaticamente una riduzione della pena se la pena residua è già stata fissata entro i limiti minimi previsti dalla legge per i reati ancora accertati.
- Il divieto di reformatio in peius tutela l'appellante dall'aggravamento della posizione per effetto dell'appello, ma non obbliga il giudice a diminuire la pena se, per ragioni di legalità (es. minimo edittale), la pena non è ulteriormente riducibile.
- Se il giudice di primo grado ha già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione e in prevalenza sulle aggravanti, la rideterminazione della pena in sede di rinvio può legittimamente non mutare la misura originaria, purché rimanga conforme ai limiti di legge.
- Chi impugna per ottenere una riduzione della pena dopo una parziale assoluzione deve dimostrare che la pena complessiva applicata è effettivamente eccedente il minimo legale o che vi siano nuovi elementi che giustifichino una diversa valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti.
- Il giudice d'appello deve motivare adeguatamente la determinazione della pena, ma la semplice assenza di una dettagliata spiegazione non è sufficiente a fondare il vizio se dal complesso della decisione risulta che la pena è stata determinata nei limiti di legge.
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