Cassazione Civile, Ordinanza n. 23207/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa commerciale)
La controversia
Una società che operava da decenni nel settore della vendita di autoveicoli aveva instaurato, da un lato, un rapporto di concessione di vendita con la società del gruppo automobilistico e, dall'altro, un rapporto di finanziamento con la società finanziaria collegata. L'attrice aveva dedotto che la banca avesse illegittimamente richiesto l'immediato rimborso delle somme erogate per l'acquisto di veicoli in esposizione e avesse segnalato a sofferenza la propria posizione debitoria alla Centrale rischi; inoltre, la società automobilistica aveva revocato la vendita di alcuni veicoli nuovi già fatturati e risolto la concessione di vendita. L'attrice aveva quindi chiesto l'accertamento dell'insussistenza dei debiti oggetto di segnalazione e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni. Le convenute avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando clausole di foro esclusivo contenute nelle condizioni generali dei contratti. Con l'unico motivo del ricorso per regolamento di competenza, la società attrice ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza territoriale e sulle clausole vessatorie, sostenendo che la clausola di foro convenzionale fosse stata approvata con un'unica sottoscrizione apposta in calce a un blocco indistinto di pattuizioni, senza sufficiente specificità e separatezza, e che pertanto dovessero applicarsi i criteri generali di competenza con radicamento della controversia presso il Tribunale di Reggio Calabria.
La decisione
La Corte ha respinto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, ritenendo validamente pattuite e specificamente approvate le clausole di foro esclusivo inserite nei due contratti. Ha osservato che le clausole erano collocate in un apposito paragrafo, numerate singolarmente e accompagnate da una sintetica indicazione del loro contenuto, in modo idoneo a richiamare l'attenzione dell'aderente anche sulla deroga alla competenza territoriale. La Corte ha inoltre precisato che, quando entrambi i contratti contengano clausole di foro esclusivo operanti reciprocamente, è sufficiente l'eccezione di incompetenza fondata su tali clausole, senza necessità di ulteriori contestazioni sui fori generali o facoltativi. In conseguenza, la causa è stata rimessa al Tribunale di Milano per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia sulle spese del regolamento, con onere della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1341 c.c.
La clausola di foro esclusivo, in quanto clausola vessatoria, è valida se specificamente approvata; la specificità può risultare anche da un paragrafo separato con numerazione e indicazione sintetica dell'oggetto della clausola.
art. 1342 c.c.
Nei contratti conclusi mediante condizioni generali, la sottoscrizione può ritenersi idonea se riferita a un apposito paragrafo che evidenzi le clausole vessatorie, senza necessità della trascrizione integrale del loro testo.
art. 19 c.p.c.
Richiamato come criterio di competenza territoriale generale delle persone giuridiche, derogabile da un valido foro convenzionale esclusivo.
art. 20 c.p.c.
Richiamato come foro facoltativo delle obbligazioni, non operante quando le parti abbiano validamente pattuito un foro esclusivo.
art. 33 c.p.c.
È richiamata la regola sulla connessione oggettiva, ma la sua operatività resta esclusa o comunque compressa dalla presenza di validi fori convenzionali esclusivi nei rapporti dedotti.
art. 38 c.p.c.
La contestazione della competenza deve essere tempestiva e completa; nel caso concreto le eccezioni formulate dalle convenute sono state ritenute sufficienti.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non accolto, poiché la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta corretta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo da versare in caso di soccombenza processuale nel ricorso.
Massime di principio
- La clausola di elezione del foro esclusivo è validamente approvata anche quando sia inserita in un paragrafo autonomo delle condizioni generali, purché ciascuna clausola sia numerata e sintetizzato il suo contenuto in modo da richiamare l'attenzione del contraente aderente sulla deroga alla competenza territoriale.
- Non è necessario, per la validità della specifica approvazione della clausola vessatoria, che la sottoscrizione sia seguita dalla trascrizione integrale del testo della clausola; è sufficiente che la tecnica redazionale renda percepibile la portata dispositiva della previsione approvata.
- Quando più contratti collegati contengono clausole di foro esclusivo riferite alle controversie tra le stesse parti, la contestazione della competenza può essere efficacemente proposta richiamando tali clausole, senza che sia necessario fare ricorso ai criteri generali o facoltativi di competenza.
- La presenza di un valido foro convenzionale esclusivo prevale sui fori generali e sui fori facoltativi delle obbligazioni, con conseguente radicamento della controversia presso il giudice pattiziamente designato.
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