Cassazione Civile, Ordinanza n. 37278/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente, socia di una società in nome collettivo, aveva impugnato un atto impositivo relativo al maggior reddito di partecipazione per l'anno 2002. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha però dichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha verificato, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza dei requisiti per la definizione agevolata della lite fiscale previsti dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Ha rilevato che l'istanza non era stata respinta entro il 31 luglio 2020 e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ne ha tratto la conseguenza che la controversia doveva essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione di merito. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
la definizione agevolata della controversia, se validamente perfezionata e non seguita da istanza di trattazione nei termini, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
l. 17 dicembre 2018 n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018 n. 136
la presentazione della domanda di definizione agevolata e la mancata attivazione della trattazione nei termini fanno venir meno l'interesse delle parti alla decisione
Massime di principio
- Quando risulti perfezionata la definizione agevolata della controversia fiscale prevista dalla normativa speciale e non sia stata richiesta tempestivamente la trattazione del giudizio, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, il giudice verifica in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile, compresi il mancato rigetto dell'istanza entro il termine normativamente previsto e l'assenza di istanza di prosecuzione.
- In caso di estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate.
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