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Ordinanza

Ordinanza n. 7730/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della delibera ARERA n. 386 del 3 agosto 2023 ove interpretata nel senso in cui faccia gravare sull'amministrazione comunale l'obbligazione al versamento delle componenti perequative UI1 e UI2, UI3 e UI4 così come accertate e bollettate in luogo di quelle effettivamente versate e riscosse; - della conseguente intimazione di pagamento emessa da CSEA e notificata in data 22.12.2025, per mancato versamento delle componenti perequative; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif e intimazione CSEA di pagamento delle componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il Comune ha impugnato la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif, nella parte in cui sarebbe interpretata come fonte dell'obbligo di versare alla CSEA le componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 calcolate secondo il criterio del bollettato, nonché la conseguente intimazione di pagamento di euro 21.613,78 per le annualità dal 2013 al 2024. La difesa erariale ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Lombardia – sede di Milano, ai sensi dell'art. 14, comma 2, c.p.a. Il Comune ha aderito all'eccezione.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza e ha indicato quale giudice competente il TAR Lombardia – sede di Milano, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto applicabile la competenza funzionale inderogabile prevista dall'art. 14, comma 2, c.p.a. per le controversie relative ai poteri esercitati dall'autorità di regolazione dell'energia, disposizione riferibile anche ad ARERA. Tale competenza si fonda sulla natura oggettiva del potere esercitato e si estende agli atti direttamente adottati dall'Autorità nonché agli atti presupposti, preparatori, endoprocedimentali o attuativi funzionalmente connessi al procedimento regolatorio. L'intimazione CSEA è stata considerata atto applicativo del sistema regolatorio ARERA e, in quanto strumentale e ausiliaria rispetto alle funzioni dell'Autorità, attratta dalla competenza del TAR Lombardia insieme all'intera controversia. La competenza speciale prevale sulle regole ordinarie basate sulla sede dell'amministrazione emanante e opera anche quando siano impugnati atti adottati da soggetti diversi da ARERA. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, c.p.a.

    attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia – sede di Milano le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

    La competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia si applica anche alle controversie relative ai poteri esercitati da ARERA e si determina in base alla natura del potere sostanzialmente esercitato, non alla sede formale di adozione dell'atto.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il giudizio potrà essere riassunto nei termini previsti dall'articolo 15, comma 4, cod. proc. amm.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente.

Massime di principio

  • La competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia – sede di Milano, prevista per le controversie relative ai poteri dell'autorità di regolazione dell'energia, si applica anche alle controversie riguardanti ARERA.
  • La competenza funzionale si determina in base alla riconducibilità sostanziale della controversia all'esercizio del potere regolatorio, indipendentemente dalla sede formale di adozione dell'atto e dalla natura del soggetto che lo ha emanato.
  • La competenza del TAR Lombardia si estende agli atti presupposti, preparatori, endoprocedimentali e attuativi funzionalmente connessi all'esercizio del potere regolatorio dell'Autorità.
  • Gli atti applicativi adottati da soggetti diversi dall'autorità di regolazione possono essere attratti dalla competenza funzionale del TAR Lombardia quando siano strumentali o ausiliari rispetto al sistema regolatorio dell'Autorità e inseriti nel medesimo contesto.
  • La competenza funzionale speciale e inderogabile prevale sulle regole ordinarie di competenza territoriale fondate sulla sede dell'amministrazione emanante e opera in senso attrattivo sull'intera controversia.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Competenza
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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