Sentenza n. 1244/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di rilascio di Nulla Osta archeologico n. -OMISSIS-, emesso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ex art. 58 norme variante PRG Napoli, in data 21.8.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nulla osta archeologico della Soprintendenza del 21 agosto 2024, rilasciato ai sensi dell'art. 58 delle norme di variante al PRG di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, titolari di un esercizio di pizzeria nell'immobile interessato, hanno impugnato il nulla osta archeologico rilasciato dalla Soprintendenza in relazione a interventi di demolizione di opere abusive, da eseguire nell'ambito di un giudicato civile. La controversia si inserisce in una vicenda nella quale il giudice civile aveva accertato abusi realizzati nel cortile condominiale e incaricato un consulente tecnico d'ufficio di procedere alla demolizione. I ricorrenti avevano contestato dapprima l'utilizzo della CILA per l'esecuzione dei lavori e, dopo una precedente ordinanza cautelare del TAR che aveva ritenuto necessario un titolo edilizio semplificato riconducibile alla SCIA, avevano contestato anche la SCIA presentata dal CTU. Nel presente giudizio la questione centrale riguardava gli effetti della rinuncia al procedimento in funzione del quale era stato richiesto il precedente parere della Soprintendenza: secondo i ricorrenti, la rinuncia avrebbe caducato il parere, rendendo illegittimo il successivo nulla osta o comunque impedendo l'esecuzione dei lavori in assenza di un nuovo previo titolo. I ricorrenti sostenevano inoltre che l'esecuzione delle opere avrebbe dovuto essere arrestata per mancanza dei necessari presupposti edilizi e paesaggistico-archeologici.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che la rinuncia al procedimento in funzione del quale era stato richiesto il parere soprintendizio assorba e travolga anche il parere stesso, privandolo della sua ragion d'essere e dei suoi effetti lesivi; di conseguenza, il parere non era più autonomamente impugnabile. Il giudice ha inoltre ribadito che l'esecuzione del giudicato civile, che aveva imposto la demolizione delle opere abusive, non poteva essere impedita, trattandosi di atti dovuti. Ha richiamato il precedente parere favorevole della Soprintendenza del 16 luglio 2025, riferito alla SCIA presentata dal CTU, ritenendolo idoneo a escludere la censura relativa all'assenza di un previo parere soprintendizio. Il provvedimento impugnato, fondato sulla natura demolitoria degli interventi e sulla loro riconducibilità ai contenziosi civili tra le parti, è stato ritenuto immune da censure. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, in favore della controinteressata; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
Norme richiamate
art. 58 norme di variante al PRG di Napoli
La disposizione è indicata quale base normativa del nulla osta archeologico impugnato; il testo non ne espone ulteriormente il contenuto.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Il TAR richiama il regime della SCIA quale titolo edilizio semplificato ritenuto necessario per gli interventi di demolizione, in luogo della CILA.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- La rinuncia al procedimento amministrativo in funzione del quale è stato richiesto un parere soprintendizio ne assorbe e travolge la ragion d'essere e gli effetti lesivi, con conseguente non impugnabilità attuale del parere ormai privo di autonoma utilità.
- L'esecuzione di un giudicato civile che impone la demolizione di opere abusive non può essere impedita dall'amministrazione quando gli interventi costituiscono attività dovute in esecuzione della pronuncia giudiziale, ferma restando la necessità del titolo edilizio previsto dall'ordinamento.
- La presentazione di una SCIA in sostituzione di un precedente titolo edilizio semplificato e il successivo rilascio di un nuovo parere favorevole della Soprintendenza possono escludere la censura relativa all'assenza del previo assenso dell'autorità di tutela.
- Un provvedimento amministrativo che consenta interventi qualificabili come mera demolizione di opere abusive, già imposti nell'ambito di contenziosi civili, non è illegittimo per il solo fatto di richiamare la natura esecutiva e dovuta delle opere, qualora risultino rispettati i presupposti edilizi e di tutela applicabili.
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