Ordinanza n. 782/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua degli ulteriori atti indicati in ricorso; quanto agli atti ed ai provvedimenti gravati con il primo ricorso per motivi aggiunti: - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Archigen S.r.l. il 11/10/2023: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 21 - Decreto n. 741/2023), unitamente ai relativi allegati A, B, C e D (doc. 22 - Allegati al Decreto n. 741/2023), nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARCHIGEN S.R.L. il 25\11\2025: del Decreto assessoriale n. 942/2025 del 5 settembre 2025 dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana - unitamente ai relativi allegati A, B, C e D.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e conseguenti decreti regionali siciliani di ripiano e ricalcolo
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché, con motivi aggiunti, i decreti dell'Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana n. 1247 del 13 dicembre 2022, n. 741 del 21 luglio 2023 e n. 942 del 5 settembre 2025, unitamente agli atti istruttori e contabili presupposti relativi alla ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018. Nel ricorso erano inoltre formulate istanze di rimessione o rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti né le questioni pregiudiziali.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha rilevato che gli ultimi motivi aggiunti erano stati depositati il 25 novembre 2025 e che, alla data dell'udienza del 5 dicembre 2025, non erano ancora decorsi i termini a difesa delle altre parti. Ha quindi ritenuto impossibile una definizione integrale e definitiva della controversia in quella sede, anche considerando il carico assegnato al relatore, e ha disposto il rinvio all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Come è indicizzato
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