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Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 2631 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Tributi locali - Accertamento - Contraddittorio preventivo - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento per la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo, invocando le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. In particolare, sosteneva che l'atto avrebbe dovuto essere preceduto dalla possibilità di presentare osservazioni e difese. La questione riguardava se tale garanzia fosse applicabile agli accertamenti in materia di tributi locali non preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'obbligo di contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 riguarda specificamente gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei confronti di imprenditori e professionisti e non si estende automaticamente agli accertamenti sui tributi locali. Un'eventuale invalidità per mancato contraddittorio può configurarsi, secondo i principi del diritto dell'Unione europea, soltanto per tributi armonizzati e quando il contribuente dimostri di avere concrete ragioni, non pretestuose, che avrebbe potuto far valere nel procedimento amministrativo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie sono applicabili agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei confronti di imprenditori e professionisti.

    La disposizione non introduce un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni accertamento tributario e, in particolare, non si applica automaticamente agli accertamenti relativi ai tributi locali non derivanti da accessi, ispezioni o verifiche.

  • Principi del diritto dell'Unione europea sul diritto al contraddittorio

    Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto prospettare, durante il procedimento amministrativo, argomenti difensivi concreti e non pretestuosi, potenzialmente idonei a incidere sull'esito.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo non è automaticamente necessario per ogni accertamento di tributi locali.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente opera principalmente quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso imprenditori o professionisti.
  • La mera omissione del contraddittorio non comporta di per sé l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare quali specifiche e non pretestuose difese avrebbe presentato e spiegare perché avrebbero potuto modificare il risultato dell'accertamento.
  • Per i tributi non armonizzati, come normalmente sono i tributi locali, l'obbligo generalizzato di contraddittorio deve trovare una specifica base normativa e non può essere ricavato automaticamente dai principi europei.
  • Nel contestare un accertamento, è quindi essenziale distinguere tra tributo armonizzato e non armonizzato, modalità concreta di formazione dell'atto e presenza di accessi, ispezioni o verifiche.

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