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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02332/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, quale procuratore antistatario, aveva ottenuto in un giudizio di equa riparazione ex legge Pinto una sentenza della Corte di cassazione che condannava il Ministero della giustizia a pagargli le spese di merito e di legittimità. Poiché il pagamento non veniva eseguito, proponeva ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il TAR accoglieva la domanda ma subordinava il pagamento alla presentazione di una garanzia autonoma a prima richiesta di pari importo, ritenendo rilevanti sopravvenienze consistite in condanne penali di primo grado a carico del creditore per falsità di numerose procure alle liti in altri giudizi, non connessi al titolo azionato; inoltre autorizzava l’Amministrazione a compensare il proprio debito con una provvisionale penale liquidata a favore del Ministero quale parte civile. Il Consiglio di Stato confermava. Nel ricorso per cassazione il creditore deduceva carenza ed eccesso di giurisdizione, sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avesse integrato o alterato il giudicato civile, superando i limiti esterni della giurisdizione e violando gli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 34, 39 e 112 c.p.a., 99, 101 e 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU e legge n. 89/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato, nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, non avesse inciso sul contenuto del giudicato né avesse sconfinato nei limiti esterni della giurisdizione. Le censure riguardavano, invece, il modo di esercizio del potere di ottemperanza, cioè limiti interni della giurisdizione amministrativa, non sindacabili in cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. La subordinazione del pagamento alla garanzia e il rilievo della compensazione con il controcredito della P.A. sono stati qualificati come apprezzamenti inerenti alla fase esecutiva, al più censurabili come errori in iudicando o in procedendo, ma non come eccesso di potere giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente il controllo di errori di diritto nel modo di esercizio del potere giurisdizionale.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali.

  • art. 110 c.p.a.

    Concorre a delimitare il ricorso per cassazione alle sole questioni di giurisdizione.

  • art. 112 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta anche per l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudice dell’ottemperanza non può alterare il precetto del giudicato civile, ampliandone o limitandone la portata effettuale.

  • art. 55 c.p.a.

    È evocato per analogia quale norma che consente, in sede cautelare, la prestazione di cauzione o fideiussione; il Consiglio di Stato ne ha fatto un uso estensivo nel giudizio di ottemperanza, senza che ciò integrasse difetto di giurisdizione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’intangibilità del giudicato.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di azione e di difesa, ma non ritenuto decisivo ai fini della giurisdizione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione all’effettività della tutela giurisdizionale.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89

    È la legge Pinto, fonte del giudizio di equa riparazione da cui deriva il titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può attuare il giudicato con i poteri sostitutivi propri della fase esecutiva, ma non può attribuire al titolo un contenuto precettivo diverso da quello risultante dalla decisione da eseguire.
  • Le contestazioni relative alla scelta delle modalità esecutive, alla valutazione di sopravvenienze, all’imposizione di garanzie o alla considerazione di controcrediti della pubblica amministrazione attengono ai limiti interni della giurisdizione e non integrano di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo se si denuncia un vero difetto di giurisdizione in senso esterno; non è utilizzabile per censurare errori in iudicando o in procedendo commessi nell’esercizio della giurisdizione speciale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può valorizzare fatti sopravvenuti e obbligazioni sopravvenute del creditore quando ciò incida sulle modalità di esecuzione del titolo, senza che per ciò solo si realizzi una modifica del giudicato civile.
  • L’eventuale errore nell’applicazione di istituti civilistici come la compensazione, ove commesso nel quadro dell’ottemperanza, resta interno alla giurisdizione amministrativa e non è sindacabile in cassazione come vizio di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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