Ordinanza n. 2313/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia A) del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ministero della Istruzione e del Merito del 17 ottobre 2024 Reg. Ufficiale 64545; B) del successivo decreto di assegnazione della sede n. 21172 del 4.12.2024 nonché di tutti gli altri atti preordinati, come il Bando di cui al decreto 206/23, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 17 ottobre 2024, successivo decreto di assegnazione della sede del 4 dicembre 2024 e atti connessi, incluso il bando richiamato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 17 ottobre 2024, il successivo decreto di assegnazione della sede del 4 dicembre 2024 e gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui il bando richiamato in epigrafe. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile incompetenza territoriale del giudice adito. La questione è stata esaminata alla luce dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Inoltre, il Collegio ha osservato che la ricorrente non aveva articolato specifiche censure contro le disposizioni del bando, sicché l'indicazione del bando tra gli atti impugnati non era idonea a radicare la competenza del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha applicato il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione che ha adottato l'atto, ovvero, per gli atti i cui effetti diretti siano limitati territorialmente, il TAR della regione interessata. Nel caso concreto, gli atti principali erano stati adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e producevano effetti limitati al territorio della Campania. La mera indicazione del bando tra gli atti impugnati, in assenza di specifiche censure contro le sue disposizioni, non consentiva di radicare la competenza del TAR Lazio. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., il TAR ha indicato come giudice territorialmente competente il TAR Campania, innanzi al quale il processo può essere riassunto nei termini di legge. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Il criterio generale di competenza territoriale è inderogabile e, per gli atti con effetti diretti territorialmente limitati, radica la competenza presso il TAR della regione interessata. Gli atti adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e limitati nei loro effetti alla Campania rientrano nella competenza del TAR Campania.
art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, il giudice indica il TAR competente e il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo nel termine di legge.
art. 73 c.p.a.
Il giudice può sottoporre d'ufficio alle parti una questione rilevante ai fini della decisione, consentendo il contraddittorio prima di dichiarare l'incompetenza.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., la competenza territoriale sulle controversie relative ad atti amministrativi con effetti diretti limitati a una specifica regione spetta inderogabilmente al TAR di quella regione.
- La mera indicazione di un bando tra gli atti impugnati non radica la competenza territoriale del TAR collegato all'amministrazione emanante il bando quando il ricorrente non formula specifiche censure contro le sue disposizioni e la controversia riguarda in concreto atti applicativi adottati da un'amministrazione regionale, con effetti territorialmente limitati.
- Quando il TAR dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il TAR competente e consentire la riassunzione del processo nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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