Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21460/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione (fatti del 18/4/2013 riferiti agli artt. 477-482 c.p.), sostenendo che il giudice ha erroneamente applicato un termine prescrizionale ridotto (sette anni e mezzo) senza tener conto della recidiva reiterata specifica contestata all'imputato, che invece incrementa il termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la recidiva reiterata specifica risultava contestata e non esclusa nella sentenza impugnata; pertanto, il termine di prescrizione doveva essere maggiorato ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., risultando pari a dieci anni e non ancora decorso alla data della sentenza. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e ha rinviato il processo per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato per il calcolo della pena e della prescrizione in presenza di recidiva; combinato con l'art.161 determina l'aumento del termine prescrizionale quando la recidiva è specifica e reiterata.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce gli effetti della recidiva sulla determinazione della pena; applicato insieme all'art.157 incide sul termine di prescrizione aumentando la sua durata per la recidiva specifica e reiterata.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel criticarne la valutazione complessiva; la Corte ha ritenuto che sussistesse una violazione in relazione al corretto inquadramento della recidiva ai fini prescrizionali.

  • artt. 477-482 cod. pen.

    Norme che identificano il reato contestato all'imputato; utilizzate nella sentenza di merito per definire il fatto e la data di consumazione, rilevanti per il calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • Quando è contestata una recidiva reiterata specifica e il giudice non la esclude espressamente, il termine di prescrizione va aumentato secondo gli artt.157 e 161 c.p.
  • Il calcolo della prescrizione deve essere effettuato con riferimento alla data di consumazione del reato; se il termine maggiorato non è decorso alla data della sentenza, non può essere dichiarata l'estinzione per prescrizione.
  • Il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi chiaramente sulla presenza o esclusione della recidiva, perché incide direttamente sulla durata della prescrizione.
  • L'erronea determinazione del termine prescrizionale che incide sulla decisione di merito comporta annullamento con rinvio da parte della Cassazione per nuovo esame.
  • In casi simili, le parti devono sollevare e documentare tempestivamente la questione della recidiva, affinché il calcolo prescrizionale sia corretto e completo già in primo grado.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.