Cassazione Penale, Sentenza n. 1895/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Balsamo impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, con specifico censimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa). Deduce: (i) errata applicazione e motivazione contraddittoria con riguardo all'aggravante mafiosa, posto che la sussistenza del 'clan Riviezzi' era stata già in parte annullata dalla Corte di Cassazione nel procedimento correlato; omissione di motivazione circa la conoscenza e consapevolezza del Balsamo dell'esistenza del sodalizio e della sua volontà di agevolarlo; (ii) mancata prova dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato (artt. 273, 274 c.p.p.), con contestazione della valutazione di elementi di rischio ritenuti non veritieri; (iii) non adeguatezza della misura cautelare (artt. 275 e 275-bis c.p.p.), potendosi adottare misure interdittive meno afflittive come l'obbligo di dimora.
La decisione
Il giudice ha accolto il primo motivo nel senso che l'ordinanza impugnata ha fondato la qualificazione del fatto come estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa su un presupposto (l'esistenza del 'clan Riviezzi' operante nel periodo considerato) che era stato indebolito dall'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione nel procedimento n. 2047/2018 RGNR e dal successivo giudizio di rinvio del Tribunale del riesame. Perciò l'ordinanza è annullata e il procedimento è rinviato al Tribunale di Potenza, sezione misure cautelari, per un nuovo esame in ordine alla sussistenza dell'aggravante e alla conseguente qualificazione giuridica del fatto. I secondi e terzi motivi (esigenze cautelari e scelta della misura) sono dichiarati assorbiti in ragione del rinvio. È disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.; la sentenza non dispone automaticamente la liberazione del detenuto.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante di agevolazione di associazione di tipo mafioso)
Per l'integrazione dell'aggravante è necessaria l'esistenza reale -e con elevata probabilità in sede cautelare- di un'associazione di tipo mafioso nel periodo rilevante; non è sufficiente un riferimento indeterminato o sostanzialmente riferito a periodi già coperti da giudicato o annullamento
art. 629 c.p. (estorsione)
La qualificazione del fatto come estorsione (versus altra qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni) può dipendere dalla sussistenza dell'aggravante mafiosa: se questa manca, la ricostruzione giuridica del fatto può mutare
art. 273 c.p.p. (misura degli indizi e gravità indiziaria)
In sede di giudizio cautelare occorre valutare la gravità indiziaria con riferimento temporale pertinente; elementi probatori riferiti a periodi esclusi da giudicato o non contestualizzati possono essere inidonei a fondare l'accusa
art. 274 co. 1 lett. c) c.p.p. (pericolo di reiterazione del reato)
Per disporre misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessaria la dimostrazione di attualità e concretezza del pericolo, valutata con elevata probabilità; autocertificazioni o riferimenti a fatti non provati o non attuali non possono giustificare misure afflittive
artt. 275 e 275-bis c.p.p. (tipologie e scelta della misura cautelare)
La scelta della misura deve essere congrua e proporzionata alle esigenze cautelari concrete; ove le esigenze possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, la custodia in carcere non è giustificata
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione formale che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non comporti automaticamente la scarcerazione del detenuto
Massime di principio
- L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa richiede la prova -o elevata probabilità in sede cautelare- dell'esistenza del sodalizio nel periodo specifico contestato; sentenze di annullamento o giudicati su periodi antecedenti possono incidere decisamente sulla valutazione cautelare.
- In sede di riesame cautelare i giudici non possono fondare la qualificazione giuridica del fatto su presupposti probatori già invalidati in procedimenti correlati; occorre contestualizzare temporalmente le prove e verificare la loro attinenza al periodo rilevante.
- La responsabilità personale e la conoscenza/consapevolezza dell'esistenza e degli scopi dell'associazione da parte dell'imputato devono emergere da elementi specifici; l'asserita agevolazione mafiosa non può essere attribuita in modo meramente strumentale o indiziario generico.
- Per disporre la custodia cautelare è necessario dimostrare concretamente e attualmente il pericolo di reiterazione; vaghi riferimenti al 'curriculum' dell'imputato o a procedimenti non definitivamente accertati non bastano.
- Se l'aggravante mafiosa viene meno, la qualificazione del reato può cambiare (es. da estorsione aggravata a altra fattispecie), con conseguente possibile rideterminazione delle esigenze cautelari e della misura.
- In caso di dubbio sulla sussistenza degli elementi aggravanti, il rimedio corretto è il rinvio per nuovo esame e una motivazione chiara che specifichi quali prove, riferite temporalmente e logicamente, giustifichino la misura cautelare.
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