Cassazione Penale, Ordinanza n. 15271/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la recidiva contestata e aveva determinato il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per la quantificazione della pena. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la recidiva non dovesse essere applicata e che la pena fosse stata determinata in modo non corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice territoriale aveva logicamente valorizzato la natura del reato e il tipo di devianza come indici di crescente colpevolezza e di indifferenza dell'imputato rispetto alle conseguenze penali della propria condotta; ha inoltre affermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e non è sindacabile in cassazione se non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza non ravvisata nel caso concreto, anche perché la pena era stata fissata nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la graduazione della pena in base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.
Massime di principio
- La conferma della recidiva è legittima quando il giudice di merito valorizzi in modo congruo la natura del reato e il tipo di devianza come indicatori di una maggiore colpevolezza e di un atteggiamento di indifferenza verso le conseguenze penali.
- La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e giudizio di bilanciamento tra circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se sorretta da arbitrio o da motivazione manifestamente illogica.
- Quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale e la motivazione risulti coerente con i criteri legali, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente la recidiva o la quantificazione della pena, senza evidenziare reali errori giuridici o illogicità manifesta, è manifestamente infondato e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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