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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17936/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da medici che avevano frequentato corsi di specializzazione medica e che lamentavano di non aver ricevuto alcun compenso per l’attività svolta, assumendo che ciò dipendesse dalla mancata o tardiva attuazione, da parte dello Stato, delle direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi. In primo grado era stata chiesta la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno da inadempimento eurounitario e, in subordine, il riconoscimento dell’indebito arricchimento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto e condannato gli appellanti alle spese. Nel primo ricorso per cassazione i medici deducevano: nullità della motivazione della sentenza d’appello per difetto di esposizione dei fatti; violazione dell’art. 2935 c.c. perché la prescrizione non poteva decorrere prima dell’adozione della normativa di attuazione del 2007; violazione dell’art. 101 Cost. per asserito contrasto con i principi della Corte di giustizia; violazione degli artt. 2041 e 132 c.p.c. per mancato esame dell’azione di arricchimento senza causa; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su domande asseritamente riproposte; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese. Nel secondo ricorso, proposto da altri medici e da alcuni eredi, si censurava con un unico motivo la decorrenza della prescrizione e si chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della pronuncia di questa Corte del 2011 e che non vi fosse un rimedio effettivo prima di chiarire natura dell’azione, legittimazione passiva e giurisdizione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sul vizio di motivazione, sulla prescrizione, sulla violazione dell’art. 101 Cost., sull’indebito arricchimento e sulle spese; ha giudicato inammissibile il motivo relativo alle ulteriori domande per difetto di autosufficienza; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo ricorso perché meramente reiterativo di questioni già risolte in senso conforme dalla giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo ricorso, condannando i relativi ricorrenti al pagamento delle spese in favore delle parti costituite, e ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso, non provvedendo sulle spese per mancata costituzione delle parti intimate. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda essenzialmente sul consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sulla remunerazione degli specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999; da tale data gli interessati potevano agire immediatamente contro lo Stato, senza che eventuali incertezze su qualificazione della domanda o giurisdizione impedissero il decorso della prescrizione. È stata esclusa anche la proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa, per la sua natura sussidiaria rispetto all’azione tipica risarcitoria/contrattuale, e sono stati respinti i rilievi sulla motivazione della sentenza e sulla disciplina delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello, resa in forma semplificata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata ritenuta sufficiente e non apparente, perché conteneva il richiamo ai fatti essenziali e le ragioni del rigetto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il rinvio per relationem alla decisione di primo grado è stato ritenuto legittimo con riguardo alla sola esposizione in fatto.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    La forma semplificata della decisione d’appello consente una motivazione succinta, purché intellegibile e non meramente apparente.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, dal 27 ottobre 1999.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di indebito arricchimento è sussidiaria e non è esperibile quando il danneggiato abbia o abbia avuto a disposizione un’azione tipica.

  • art. 2042 c.c.

    La sussidiarietà dell’azione di arricchimento impedisce il ricorso ad essa quando il preteso depauperato poteva agire con altro rimedio.

  • art. 101 Cost.

    La sentenza d’appello è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza interna; il preteso contrasto con i principi eurounitari non è stato accolto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo dimostrato il contenuto delle domande asseritamente ignorate.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il sindacato di legittimità non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 360 bis, comma 1, c.p.c.

    I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offrivano elementi di novità idonei a superarlo.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione non è rilevante, è già stata interpretata o la corretta interpretazione è evidente.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    È stato escluso che il sistema interno violasse il diritto di accesso a un tribunale, poiché la prescrizione decennale è stata considerata ragionevole ed effettiva.

  • art. 1 Prot. n. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • artt. 10, 11 e 12 preleggi

    Richiamati nel secondo ricorso a sostegno dell’interpretazione del sistema di tutela, senza esito favorevole per i ricorrenti.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in combinazione con le norme sulla prescrizione per contestare l’estinzione del diritto.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato per sostenere questioni sulla rilevabilità della prescrizione, senza accoglimento.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    Richiamato dai ricorrenti quale base normativa del diritto alla remunerazione, ma non idoneo a spostare il dies a quo della prescrizione nel caso deciso.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    È considerata la disposizione che ha dato attuazione alle direttive e dal cui ingresso in vigore decorre la prescrizione decennale del diritto risarcitorio.

Massime di principio

  • In tema di mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni e il termine decorre, per gli interessati che potevano già agire, dall’entrata in vigore della norma interna che ha dato attuazione alle direttive.
  • La conoscibilità della pretesa e la possibilità concreta di agire bastano a far decorrere la prescrizione; eventuali successive incertezze giurisprudenziali sulla qualificazione dell’azione o sulla giurisdizione non impediscono il decorso del termine.
  • L’azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non può essere utilizzata quando la parte abbia a disposizione, o abbia avuto a disposizione, un’azione tipica idonea a tutelare la medesima utilità economica.
  • La motivazione redatta in forma semplificata è valida se, pur succinta, consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non si limita a un rinvio meramente apparente.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione prospettata è irrilevante, già chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria o la soluzione corretta si impone senza dubbi ragionevoli.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza legittima la condanna della parte perdente e la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti normativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneArricchimento senza causaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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