Cassazione Penale, Ordinanza n. 39257/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, la quale aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello per assoluta genericità dei motivi, sia quanto alla valutazione della responsabilità sia quanto alla valutazione della gravità del fatto e della pena. Nel ricorso per cassazione veniva contestata tale conclusione, ma la Corte rileva che i motivi del ricorso ripropongono censure generiche: in appello ci si era limitati a contestare la decisione di primo grado senza indicare in modo specifico le ragioni dell'asserito errore nell'accertamento del fatto e nella determinazione della pena. È stata inoltre dedotta la prescrizione del reato, ma anche su questo punto la Corte ritiene il motivo generico. La parte civile aveva chiesto la condanna alle spese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha escluso la condanna alle spese in favore della parte civile nel procedimento camerale di cassazione ex artt. 610 e 611 c.p.p., richiamando il principio secondo cui, quando il ricorso dell'imputato è dichiarato inammissibile, non va disposta tale condanna perché la memoria della parte civile è superflua nel particolare rito.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per individuare il rito camerale di cassazione applicabile nel caso esaminato.
Richiamato unitamente all'art. 610 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, pur essendo il controllo di ammissibilità meno rigoroso rispetto al ricorso per cassazione, i motivi devono comunque esporre almeno nelle linee essenziali le ragioni per cui si chiede una diversa decisione del giudice di secondo grado; non è sufficiente una mera contestazione apodittica della sentenza impugnata.
- Un atto di appello è inammissibile quando si limita a criticare genericamente la decisione di primo grado senza indicare specificamente gli errori di fatto o di diritto posti a fondamento della responsabilità o del trattamento sanzionatorio.
- Nel ricorso per cassazione, la riproposizione di censure generiche già formulate in appello non supera il vaglio di ammissibilità, anche se si deduce la prescrizione del reato, quando la doglianza non è argomentata in modo specifico.
- Nel procedimento di cassazione in camera di consiglio ex artt. 610 e 611 c.p.p., se il ricorso dell'imputato è dichiarato inammissibile, non va disposta la condanna alle spese in favore della parte civile, perché la sua attività difensiva è considerata superflua rispetto al rito.
- L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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