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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17928/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello dell'Aquila che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Fabio Marrone avverso la sentenza del Tribunale dell'Aquila (30/11/2023). La Corte d'appello aveva ritenuto che l'atto di appello (depositato l'8/4/2024) violasse l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., perché non conteneva, unitamente all'appello, la specifica dichiarazione o elezione di domicilio necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il difensore ha dedotto che l'omessa elezione di domicilio fosse un mero errore formale, invocando il principio di proporzionalità e la giurisprudenza CEDU sul favor impugnationis, nonché l'abrogazione medio tempore della norma.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. all'impugnazione depositata l'8/4/2024, nonostante la norma fosse stata successivamente abrogata (legge 9/8/2024, n.114), alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite (n. 13808 del 24/10/2024) secondo cui la disciplina si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024. Le Sezioni Unite hanno precisato che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie l'atto di appello conteneva solo l'indicazione del luogo di residenza dell'imputato, senza alcun riferimento a elezione o dichiarazione di domicilio; perciò la Corte d'appello ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

    La disposizione richiede che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità (per le impugnazioni proposte fino al 24/8/2024), la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione indicandone la collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d)

    inserimento dell'art. 581, comma 1-ter nel codice di procedura penale

    Norma che aveva introdotto l'onere formale richiesto dall'art. 581, comma 1-ter

  • legge 9/8/2024, n. 114 (art. 2, lett. o))

    abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter

    L'abrogazione è stata ritenuta non applicabile retroattivamente alle impugnazioni proposte anteriormente al 25/8/2024; dunque le impugnazioni depositate prima del 24/8/2024 sono soggette alla disciplina poi abrogata.

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    decisione di Sezioni Unite relativa all'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter

    Ha chiarito che la norma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024 e che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo per soddisfare il requisito formale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • art. 6 CEDU e giurisprudenza Corte EDU (es. Reichman, Henrioud, Bels, Golder)

    Principio invocato dal difensore secondo cui i filtri all'accesso alle impugnazioni devono essere interpretati evitando eccessiva formalità che comprometterebbero l'effettività del diritto di accesso alla giustizia; tuttavia, la Cassazione ha ritenuto prevalente l'osservanza della specifica previsione normativa e della sua interpretazione giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Se un requisito di ammissibilità è stato introdotto dalla legge e poi abrogato, esso continua ad applicarsi alle impugnazioni già proposte prima della data di efficacia dell'abrogazione, salvo diversa disposizione delle Sezioni Unite o della legge.
  • Per l'art. 581, comma 1-ter (periodo di applicazione), è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indichi la sua collocazione nel fascicolo; una mera indicazione della residenza non è sufficiente.
  • Il principio del favor impugnationis e le censure di eccesso di formalismo (anche sulla base della CEDU) non escludono l'applicazione delle norme di ammissibilità quando la legge richiede espressamente adempimenti a pena di inammissibilità e la giurisprudenza li interpreta restrittivamente.
  • In situazioni simili, il difensore deve o depositare la dichiarazione/elezione di domicilio insieme all'atto di appello oppure inserire nell'atto un richiamo specifico e inequivoco a una precedente dichiarazione/elezione indicando dove si trovi nel fascicolo, per evitare il rischio di inammissibilità.
  • La Corte può legittimamente dichiarare l'inammissibilità per mancato adempimento formale quando manchi il requisito richiesto dalla norma; non è sempre obbligata a richiedere integrazione documentale se la normativa prevede la sanzione a pena d'inammissibilità.

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